Cassazione Civile, Ordinanza n. 03491/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino tunisino ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione contro un decreto di espulsione adottato dalla prefettura. Nel giudizio di merito aveva dedotto principalmente: l'illegittimità del trattenimento subito tra il 18 giugno e il 3 luglio 2020, perché coincidente con la quarantena obbligatoria Covid e quindi non computabile come trattenimento ai fini dell'espulsione; l'insussistenza dei presupposti di fatto dell'espulsione, sostenendo che, in ipotesi, si sarebbe dovuto disporre un respingimento differito e non l'espulsione, poiché egli sarebbe stato soccorso in mare e non si sarebbe sottratto ai controlli di frontiera. In cassazione ha denunciato: violazione degli artt. 14 t.u. imm., direttiva 2008/115/CE e art. 111 Cost. per motivazione apparente; violazione degli artt. 13 e 14 t.u. imm., art. 13 Cost. e art. 5 CEDU per l'illegittimità del trattenimento da quarantena e la conseguente tardività del decreto; violazione degli artt. 10 e 13 t.u. imm. per errore sui presupposti di fatto dell'espulsione; violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per omessa pronuncia sulle domande relative all'erroneità dei presupposti di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti del Ministero dell'interno, perché nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione la legittimazione passiva spetta solo alla Prefettura. Quanto al merito dei motivi proposti contro la Prefettura, li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, chiarendo che il giudice di pace aveva comunque deciso respingendo integralmente l'opposizione; ha ritenuto invece carente, in parte qua, la motivazione del provvedimento, ma tale vizio è stato sanato dalla Corte mediante integrazione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Sul piano sostanziale ha confermato che la quarantena Covid non integra trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 t.u. imm. e che la ricostruzione difensiva del ricorrente, fondata sull'asserito soccorso in mare e sulla conseguente necessità di un respingimento differito, introduceva un diverso accertamento di fatto incompatibile con quello compiuto dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto che lo straniero fosse sbarcato illegalmente in Italia. Il ricorso è quindi stato rigettato nella parte esaminabile, con conferma del decreto impugnato.
Norme richiamate
art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998
Richiamato per delimitare i presupposti del trattenimento e per escludere che la quarantena precauzionale Covid possa essere computata come trattenimento ai suoi fini.
direttiva 2008/115/CE
Evocata dal ricorrente; la Corte ne fa riferimento nel vagliare i motivi sull'espulsione, ma ritiene decisivo il dato fattuale accertato dal giudice di pace.
art. 111 Cost.
Invocato per dedurre motivazione apparente e omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia e integra la motivazione carente.
art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998
Richiamato nel motivo sulla tardività del decreto e nella ricostruzione dei presupposti dell'espulsione e del trattenimento.
art. 13 Cost.
Invocato per sostenere l'illegittimità del trattenimento; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la quarantena incide solo sulla libertà di circolazione, non sulla libertà personale.
art. 5 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul trattenimento; la Corte non ne accoglie la censura.
art. 10 del d.lgs. n. 286 del 1998
Evocato per sostenere che, in base ai fatti, avrebbe dovuto disporsi un respingimento differito e non l'espulsione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte chiarisce che il giudice di pace aveva comunque deciso sull'opposizione.
art. 384 c.p.c.
Usato dalla Corte per integrare la motivazione del provvedimento impugnato, sanando il vizio motivazionale.
art. 16 Cost.
Richiamato nel ragionamento sulla quarantena Covid, quale parametro della libertà di circolazione comprimibile per motivi di sanità.
art. 1, lett. d), del d.l. n. 19 del 2020
Interpretato nel senso che la quarantena precauzionale per chi proviene dall'estero non introduce una misura limitativa della libertà personale, ma solo della libertà di circolazione.
art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002
La Corte afferma che non deve esserne fatta applicazione nel caso deciso.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione, la legittimazione passiva spetta alla prefettura che ha adottato il provvedimento, non anche al Ministero dell'interno quando non sia parte necessaria nel segmento processuale considerato.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su una domanda o su un capo autonomamente apprezzabile; non sussiste quando il giudice abbia comunque respinto integralmente l'opposizione, pur non esaminando tutte le argomentazioni svolte dalla parte.
- Nel giudizio di opposizione all'espulsione il sindacato del giudice ordinario riguarda la verifica del presupposto dell'espulsione e delle condizioni di inespellibilità, ma non consente di sostituire al fatto accertato dal giudice di merito una diversa ricostruzione storica proposta per la prima volta in cassazione.
- La quarantena precauzionale disposta per l'emergenza Covid-19, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e non della libertà personale, non può essere computata come trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 t.u. imm.
- Quando la motivazione del provvedimento impugnato sia carente solo nella parte argomentativa ma il decisum sia chiaro e il fatto decisivo emerga comunque dagli atti, la Corte di cassazione può integrare la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza annullare la decisione.
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