Sentenza n. 12387/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della graduatoria definitiva adottata all’esito della procedura indetta con il bando del 22 luglio 2021 per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) locali a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 1 – Piemonte; - della graduatoria definitiva adottata all’esito della procedura indetta con il bando del 22 novembre 2021 per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre agli FSMA locali dell’area tecnica n. 1 – Piemonte; - di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto; e con adozione di ogni provvedimento consequenziale, ivi incluse la condanna del Ministero resistente alla riformulazione delle graduatorie de quibus, con esclusione della GRP Reti S.r.l. e revoca dei benefici da questa conseguiti, compresa l’assegnazione dell’LCN 15, nonché la riformulazione delle medesime graduatorie includendo la ricorrente nelle prime dieci emittenti collocate, con conseguente assegnazione dell’LCN alla stessa spettante incluso tra il 10 e il 19; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a risarcire i danni cagionati alla ricorrente nella misura che sarà quantificata in corso di causa o, in subordine, determinata in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo, previo accertamento dell’illegittimità della condotta dell’Amministrazione e/o accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie definitive del 2021 per l'assegnazione della capacità trasmissiva e della numerazione automatica dei canali televisivi agli FSMA locali dell'area tecnica n. 1 – Piemonte, nella parte in cui mantenevano in posizione utile la controinteressata con assegnazione dell'LCN 15
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata all'undicesimo posto con assegnazione dell'LCN 75, chiedeva l'esclusione della controinteressata, collocata al sesto posto con assegnazione dell'LCN 15, deducendo che quest'ultima avesse reso dichiarazioni non veritiere sul personale impiegato, conseguendo un punteggio indebito e alterando le graduatorie. Venivano dedotti la violazione del d.P.R. n. 445/2000 e dei bandi, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento, errore di fatto e di diritto, sviamento, manifesta ingiustizia e contraddittorietà. La ricorrente sosteneva di avere conosciuto le irregolarità soltanto nel marzo 2025, dopo la pubblicazione ministeriale di documenti relativi a un diverso giudizio, e di avere quindi sollecitato l'autotutela il 24 marzo 2025 senza ottenere risposta. Deduceva inoltre l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione nella parte in cui avrebbe escluso la tutela caducatoria, chiedendone la disapplicazione, e formulava domanda risarcitoria per perdita di ricavi e diminuzione del valore dell'attività, derivanti dall'illegittima azione e inerzia dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione ministeriale di tardività e ha dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla veridicità delle dichiarazioni, ai controlli amministrativi, alla disapplicazione della normativa nazionale e al risarcimento. Le graduatorie impugnate risalivano al 2021 e non erano state tempestivamente contestate; né la ricorrente aveva attivato strumenti conoscitivi, come l'accesso agli atti, per verificare la propria posizione. Rilevava inoltre il comportamento concludente consistente nella richiesta di rinnovo del marchio con attribuzione dell'LCN 75 senza riserva. La conoscenza sopravvenuta, nel 2025, di presunte irregolarità emerse in altro giudizio non poteva far decorrere nuovamente il termine d'impugnazione, perché ciò consentirebbe di riaprire termini decadenziali ormai spirati e comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità degli effetti amministrativi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Consente di dichiarare irricevibile il ricorso tardivo; la disposizione è stata applicata perché l'impugnazione delle graduatorie del 2021 è stata proposta soltanto nel 2025.
d.P.R. n. 445/2000
Invocato dalla ricorrente in relazione alle asserite dichiarazioni non veritiere della controinteressata; la questione non è stata esaminata per l'irricevibilità del ricorso.
art. 1, comma 1037, legge n. 205/2017
Invocato dalla ricorrente quale disposizione nazionale limitativa della tutela caducatoria; il TAR non ne ha esaminato la compatibilità con il diritto dell'Unione, poiché il ricorso è stato definito in rito.
artt. 6, 19, 34 e ss., 56 e ss. TUE
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della necessità di una tutela giurisdizionale effettiva; la relativa censura non è stata scrutinata.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente quanto al principio di effettività della tutela; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di irricevibilità.
Direttiva 2002/21/CE
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale nel settore delle comunicazioni elettroniche; non esaminata nel merito.
Direttiva (UE) 2018/1972
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale nel settore delle comunicazioni elettroniche; non esaminata nel merito.
Massime di principio
- La conoscenza successiva di presunte irregolarità commesse da un altro partecipante non riapre il termine per impugnare una graduatoria definitiva, quando il concorrente avrebbe potuto contestare tempestivamente la propria collocazione o acquisire gli elementi necessari mediante strumenti conoscitivi, come l'accesso agli atti.
- Il termine d'impugnazione non può essere fatto decorrere nuovamente, a distanza di anni, dalla conoscenza aliunde di circostanze relative alla posizione di un altro concorrente, poiché ciò contrasterebbe con la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità degli effetti dell'azione amministrativa.
- La mancata contestazione tempestiva della propria collocazione in graduatoria e il comportamento concludente di accettazione dell'esito, quale la richiesta di rinnovo del marchio con attribuzione del numero assegnato senza riserva, sono elementi idonei a escludere una successiva impugnazione tardiva della graduatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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