Sentenza n. 4131/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. QC/2190/2025 del 23.07.2025 prot. QC/103922/2025 del 23.07.2025 emessa dal Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative - Direzione edilizia residenziale pubblica (ERP) notificata in data 3.09.2025 con A.R con la quale respingeva l’istanza di assegnazione in regolarizzazione, presentata dalla sig.ra Alfieri, ai sensi dell’art. 22 della l.r. 1/2020, relativamente all’immobile sito in Via Donna 2 Olimpia n. 30 Roma;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di regolarizzazione dell'occupazione di un alloggio ERP ai sensi dell'art. 22 l.r. Lazio 1/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui Roma Capitale, sulla base delle conclusioni dell'ATER, ha respinto la domanda di regolarizzazione dell'alloggio ERP, ritenendo integrata l'ipotesi ostativa dell'illegittima cessione prevista dall'art. 22, comma 147, l.r. Lazio 1/2020. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990, dell'art. 22, comma 140, l.r. Lazio 1/2020 e delle disposizioni regionali sul giusto procedimento, sostenendo di avere occupato l'alloggio dal 1° gennaio 2010 insieme ai figli e di avere convissuto con il legittimo assegnatario fino al novembre 2011, senza che fosse intervenuta una cessione illegittima. Ha inoltre lamentato che l'amministrazione non avesse esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 22, comma 147, l.r. Lazio 1/2020, evidenziando che nei confronti dell'assegnatario non era stato adottato alcun provvedimento di decadenza e che l'assegnatario aveva abitato l'immobile fino al novembre 2011.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la violazione dell'art. 22, comma 140, l.r. Lazio 1/2020 e l'errata applicazione del comma 147. Il comma 140 consente la regolarizzazione, in presenza dei requisiti per l'assegnazione, delle occupazioni senza titolo esistenti alla data del 23 maggio 2014, in deroga all'art. 15 l.r. Lazio 12/1999. Il comma 147 stabilisce invece che, nei casi di cessione volontaria, compravendita, omessa denuncia dell'occupazione di terzi, mancata riconsegna e comunque illegittima cessione dell'alloggio, l'assegnatario decade e l'occupante non può ottenere la regolarizzazione. Richiamando il criterio interpretativo già adottato dalla Sezione con riferimento alla precedente disciplina regionale di sanatoria, il giudice ha ritenuto che la causa ostativa della cessione illegittima operi soltanto per le cessioni successive alla data individuata dal legislatore quale discrimen temporale, ossia il 23 maggio 2014 per la disciplina del 2020. Poiché la stessa amministrazione aveva attestato lo spostamento della residenza dell'assegnatario già l'11 novembre 2010, l'asserita cessione era anteriore a tale data e non impediva la regolarizzazione. Il provvedimento di diniego è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
art. 22, comma 140, l.r. Lazio 1/2020
In deroga all’articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (...) nei confronti di coloro che alla data del 23 maggio 2014 (...) occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni dispongono, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio
La disposizione introduce una disciplina speciale di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo esistenti alla data del 23 maggio 2014, derogando all'art. 15 l.r. Lazio 12/1999.
art. 22, comma 141, l.r. Lazio 1/2020
Richiama, ai fini della regolarizzazione, i requisiti previsti dall'art. 11, comma 1, l.r. Lazio 12/1999, con esclusione della rilevanza ostativa della cessione di un alloggio già assegnato nei limiti indicati dalla disciplina.
art. 22, comma 147, l.r. Lazio 1/2020
Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo alla regolarizzazione contrattuale, ovvero all’acquisto dell’immobile
La causa ostativa dell'illegittima cessione opera, nel coordinamento con il comma 140, per le cessioni successive alla data del 23 maggio 2014.
art. 15 l.r. Lazio 12/1999
La disciplina generale prevede conseguenze per l'occupazione senza titolo e la decadenza dell'assegnatario e del cessionario in caso di cessione dell'alloggio; essa è derogata dalla disciplina speciale di regolarizzazione.
art. 11, comma 1, l.r. Lazio 12/1999
La disposizione individua i requisiti per l'assegnazione cui rinvia l'art. 22, comma 141, l.r. Lazio 1/2020.
art. 10 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per contestare il mancato esame delle osservazioni successive al preavviso di rigetto; il TAR non ha fondato espressamente su tale profilo la decisione.
Massime di principio
- Nel coordinamento tra una disciplina speciale di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi ERP, riferita alle situazioni esistenti a una determinata data, e una disposizione che esclude la regolarizzazione in caso di illegittima cessione, la causa ostativa della cessione opera per le cessioni successive alla data-soglia individuata dalla disciplina speciale, salvo diversa previsione legislativa.
- Quando la legge regionale dispone, in deroga alla disciplina generale sulle occupazioni e sulle cessioni di alloggi ERP, la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo esistenti alla data stabilita dal legislatore, la pubblica amministrazione non può negare la regolarizzazione sulla base di una cessione anteriore a tale data, purché risultino gli ulteriori requisiti richiesti per l'assegnazione.
- L'amministrazione deve applicare congiuntamente le disposizioni che individuano la data di riferimento per la regolarizzazione e quelle che prevedono l'esclusione per l'illegittima cessione, evitando di attribuire a quest'ultima un effetto ostativo retroattivo incompatibile con la disciplina speciale di sanatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 513/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →