Cassazione Penale, Ordinanza n. 19197/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva rideterminato la pena per un episodio di rapina aggravata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nell'ambito di un accordo sulla pena raggiunto in secondo grado. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando che il giudice di appello avesse omesso di svolgere la doverosa verifica sulla possibile sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La decisione precisa però che, nel caso concreto, l'appellante aveva rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale, sicché la cognizione del giudice era limitata ai soli aspetti non rinunciati e non includeva il dovere di motivare sul mancato proscioglimento o su nullità e inutilizzabilità non devolute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile, nel regime dell'art. 599-bis c.p.p., il principio per cui, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello e concorda la pena, il giudice di secondo grado deve motivare soltanto sulla pena, restando preclusa ogni valutazione su questioni non devolute, compresa la verifica officiosa di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il c.d. patteggiamento in appello comporta, in caso di rinuncia ai motivi di gravame e di accordo sulla pena, una cognizione del giudice limitata ai profili non rinunciati; la motivazione deve concentrarsi sulla pena concordata.
La Corte esclude che, nel caso di rinuncia ai motivi di appello e concordato sulla pena, il giudice debba motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente privato è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di appello definito con accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia dell'imputato ai motivi di impugnazione limita la cognizione del giudice ai soli profili residui oggetto dell'accordo.
- Quando i motivi di appello sono stati rinunciati, il giudice di secondo grado non è tenuto a verificare d'ufficio il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né a pronunciarsi su nullità assolute o inutilizzabilità delle prove non devolute.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale che si riflette anche nel giudizio di legittimità, impedendo di far valere questioni ormai non devolute.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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