Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27054/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2025. Dal testo emerge un unico motivo, riferito al trattamento sanzionatorio: il ricorrente contestava la motivazione sulla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva. La Corte di appello aveva valorizzato un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo generico rispetto alla motivazione di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto era generico e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che aveva già spiegato in modo congruo le ragioni dell'equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva sulla base della personalità dell'imputato e dei suoi precedenti penali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
  • In tema di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, la motivazione è congrua quando il giudice valorizza elementi attinenti alla personalità dell'imputato e ai suoi precedenti penali, anche specifici, per esprimere un giudizio sfavorevole.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.