Cassazione Penale, Ordinanza n. 27054/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2025. Dal testo emerge un unico motivo, riferito al trattamento sanzionatorio: il ricorrente contestava la motivazione sulla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva. La Corte di appello aveva valorizzato un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo generico rispetto alla motivazione di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto era generico e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che aveva già spiegato in modo congruo le ragioni dell'equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva sulla base della personalità dell'imputato e dei suoi precedenti penali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
- In tema di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, la motivazione è congrua quando il giudice valorizza elementi attinenti alla personalità dell'imputato e ai suoi precedenti penali, anche specifici, per esprimere un giudizio sfavorevole.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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