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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00323/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della titolare di un esercizio di bar e ristorante un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, rideterminando maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA sulla base del metodo induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. La contribuente aveva impugnato l'atto contestando sia la legittimità dell'accertamento induttivo, nonostante la regolare tenuta delle scritture contabili, sia la carenza di motivazione dell'avviso. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva insistito per la riforma della decisione, ma la CTR aveva respinto il gravame con motivazione molto sintetica, facendo riferimento alla veridicità delle scritture contabili e alla natura presuntiva del ricalcolo operato dall'Ufficio e dal CTU. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con tre motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; la violazione delle norme sul processo tributario e, infine, la violazione delle norme sostanziali che regolano l'accertamento induttivo e l'onere della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che la sentenza di appello era sorretta da una motivazione solo apparente: la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche e assertive, non idonee a far comprendere il percorso logico seguito per confermare la decisione di primo grado e a mostrare l'effettivo esame dei motivi di gravame e delle allegazioni difensive. È stato quindi accolto il primo motivo, assorbiti gli altri due, cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, per un nuovo esame della censura accolta e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento dei maggiori ricavi mediante metodo induttivo fondato su presunzioni; la Corte richiama la natura legale presuntiva del calcolo operato dall'Ufficio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e intelligibile; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione meramente apparente integra nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre a presidiare l'obbligo di motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato per nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo, assorbito; non è oggetto di scrutinio decisivo.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo, assorbito; non è oggetto di scrutinio decisivo.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel terzo motivo, assorbito; concerne l'accertamento IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, assorbito; disciplina l'onere della prova nelle controversie tributarie.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il testo esiste materialmente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per decidere la controversia.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice di appello mostra di aver fatto propria la decisione di primo grado attraverso una valutazione autonoma e critica dei motivi di gravame, delle allegazioni difensive e delle prove, con esposizione chiara delle ragioni della conferma.
  • In sede di impugnazione tributaria, il giudice di appello non può limitarsi a formule generiche o apodittiche sul carattere presuntivo degli accertamenti o delle consulenze, ma deve spiegare perché ritiene infondati i motivi di appello.
  • Quando viene accolto un motivo di ricorso che attiene alla nullità della sentenza per difetto di motivazione, restano assorbite le censure che investono il merito dell'accertamento e il riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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