Cassazione Penale, Sentenza n. 36409/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva abnormità del provvedimento impugnato. Sosteneva che le somme oggetto del decreto erano già destinate al pagamento di rate per definizione agevolata tributaria a seguito di provvedimenti autorizzativi in sede penale; denunciava l'erronea pronuncia collegiale anziché del giudice delegato, l'omessa integrazione del contraddittorio ex art. 23 d.lgs. 159/2011 (il decreto era stato emesso su istanza dell'amministratore giudiziario e non del P.M.), la presenza di due dissequestri in sede penale non impugnati dal P.M., e il fatto che il decreto avrebbe creato un danno erariale impedendo la soddisfazione delle ragioni del Fisco. Inoltre, affermava che i titoli SICAV Carmignac non erano compresi nel decreto genetico e che la misura di prevenzione non potesse prevalere sulla giurisdizione penale, configurando un "sequestro di un dissequestro" e una stasi processuale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse l'abnormità denunciata: i titoli contestati risultavano nel deposito titoli (intestato alla madre) già incluso nel decreto genetico, pertanto il decreto impugnato si limitava a "precisare" il contenuto del sequestro originario e non ad estendere il vincolo su beni nuovi. La Corte ha affermato che tale precisazione rientra nelle prerogative dell'organo emittente (e può essere anche disposta officiosamente) e che la competenza per il sequestro prevenzione è dell'organo collegiale; la concomitanza di sequestri penali e di prevenzione è disciplinata (art. 30 d.lgs. 159/2011) e non costituisce abnormità. La Corte ha inoltre osservato che non si è determinata una stasi processuale e che il proposto non aveva chiesto l'autorizzazione al giudice della prevenzione per l'utilizzo dei fondi a fini tributari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la forma e la sintesi del motivo di ricorso; il ricorso era redatto nei limiti strettamente necessari previsti dalla norma.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti (applicazione delle modifiche post d.lgs. 150/2022).
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 20, art. 23, art. 30, art. 40)
Art. 20: prevede l'esercizio di poteri officiosi del Tribunale nella materia della prevenzione; Art. 23: disciplina il contraddittorio e la nomina dell'amministratore giudiziario; Art. 30: disciplina i rapporti tra sequestro penale e di prevenzione (prevalenza della gestione dell'amministratore giudiziario); Art. 40: attiene alla competenza e gestione dei beni sequestrati. La Corte ha ritenuto che la precisazione del contenuto del sequestro rientri nelle prerogative previste dal d.lgs. 159/2011.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sull'abnormità: la cassazione per abnormità non può sostituire i rimedi ordinari previsti per vizi procedurali o nullità espressamente disciplinate.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale per sottolineare il regime tassativo dei mezzi di impugnazione, che non può essere eluso invocando l'abnormità.
art. 616 c.p.p. (L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma sanzionatoria che ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sezioni Unite - sentenza Toni n. 25957/2009
Stabilisce la definizione unitaria dell'abnormità (strutturale e funzionale) come sviamento della funzione giurisdizionale, distinguendo carenza di potere in astratto e deviazione rispetto al modello legale.
Sezioni Unite - sentenza Ksouri n. 20569/2018
Chiarisce i limiti della nozione di abnormità rispetto a nullità e vizi rimovibili; esclude l'uso dell'abnormità per aggirare il regime tassativo delle impugnazioni.
Sez. U. n. 33/2000 (Boniotti)
Richiamata a conferma del principio secondo cui l'abnormità non può essere invocata per rendere immediatamente ricorribili per cassazione atti affetti da nullità o semplici illegittimità.
Massime di principio
- La categoria dell'abnormità in cassazione è molto restrittiva: va invocata solo per atti totalmente avulsi dal sistema processuale, che evidenziano esercizio di un potere non attribuito o un radicale scostamento dal modello legale; mere violazioni procedurali o nullità non costituiscono abnormità.
- Un provvedimento che "precisa" il contenuto di un sequestro preventivo originario, specificando beni già compresi nel vincolo (es. titoli depositati nel conto sequestrato), non configura necessariamente un nuovo sequestro e rientra nelle prerogative dell'organo competente, salvo prova contraria di estensione a beni non originariamente compresi.
- La collegialità del Tribunale nelle misure di prevenzione è compatibile con la legge: la competenza per misure cautelari di prevenzione è dell'organo collegiale e la sua decisione non è di per sé indice di illegittimità; contro provvedimenti de plano è possibile l'incidente di esecuzione davanti allo stesso Tribunale collegiale.
- La concorrenza tra sequestri penali e di prevenzione è regolata dalla legge (d.lgs. 159/2011): la presenza di provvedimenti in sede penale non invalida automaticamente atti di prevenzione e non determina di per sé una abnormità.
- Se le somme sono vincolate per finalità diverse (es. pagamento rate tributarie), il soggetto interessato deve chiedere l'autorizzazione al giudice della prevenzione per ottenere disponibilità dei fondi; l'assenza di tale istanza indebolisce la censura di illegittima indisponibilità.
- Per questioni analoghe, prima di ricorrere per cassazione con la doglianza di abnormità, valutare rimedi interni (incidente di esecuzione, istanze al giudice della prevenzione, opposizioni specifiche) poiché la cassazione non è il rimedio adeguato per correggere vizi procedurali o interpretativi non radicali.
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