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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16315/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della Corte d'appello di Bari (30/01/2020) con due censure principali: (1) violazione di legge per mancata e specifica motivazione del provvedimento questorile (avviso orale del 24/01/2013) nella parte in cui, facoltativamente, è stato imposto il divieto di possedere o usare apparati di comunicazione radiotrasmittente; la difesa sostiene che tale carenza avrebbe dovuto portare alla disapplicazione dell'avviso e, quindi, all'assoluzione per insussistenza del fatto; (2) intervenuta prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011, dato che il fatto è ascritto al 11 maggio 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione fosse assolto: l'ordinanza questorile conteneva una motivazione sintetica ma idonea (si richiamano i rischi che l'utilizzo degli apparati potesse agevolare attività illecite); pertanto non v'è violazione del generale obbligo di motivazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la questione di prescrizione, osservando che alla data della sentenza di secondo grado (30/01/2020) la prescrizione non era maturata e che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non incide sul decorso del termine prescrizionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Si confermano dunque in via implicita le statuizioni di merito (condanna per i reati contestati: art. 76, comma 2 e art. 73 D.Lgs. n. 159/2011; pena unica congiunta: 9 mesi di reclusione e euro 1.300 di multa, concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), art. 3, comma 4

    art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 159/2011

    Attribuisce al Questore la facoltà, in sede di avviso orale, di imporre il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente in considerazione della personalità dell'avvisato e del possibile uso illecito; tale facoltà richiede motivazione specifica, ma la motivazione può essere sintetica se idonea a spiegare le ragioni della misura

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73

    art. 73 D.Lgs. n. 159/2011

    Norma che disciplinerà le fattispecie integranti contravvenzione connessa alle misure di prevenzione; nel caso di specie la sua violazione è stata ritenuta non prescritta alla data della sentenza di appello e quindi giudicabile

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Consente di dedurre in Cassazione la doglianza circa la mancata declaratoria di prescrizione che sia maturata prima della sentenza impugnata; la Corte richiama questa previsione come criterio di ammissibilità del motivo relativo alla prescrizione

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Regola la condanna alle spese processuali e al versamento in cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000

  • Codice penale, art. 81

    Norma richiamata in merito all'unificazione delle pene per reati commessi dallo stesso soggetto; nella sentenza di merito i reati sono stati unificati ai sensi di tale disposizione

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'applicazione delle sanzioni pecuniarie processuali e all'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione osserva che non risultano profili tali da escludere la condanna alle spese

Massime di principio

  • La facoltà del Questore di vietare il possesso o l'uso di apparati radiotrasmittenti nell'ambito dell'avviso orale richiede motivazione: la motivazione può essere sintetica ma deve esplicitare le ragioni (profilo personale, rischio concreto di uso illecito) che giustificano il divieto
  • La carenza di motivazione assoluta del provvedimento amministrativo che limita diritti soggettivi può comportare la disapplicazione del provvedimento; tuttavia una motivazione sintetica ma pertinente è generalmente ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità
  • La prescrizione della contravvenzione va valutata con riferimento alla data in cui la sentenza di merito è divenuta decisiva (in particolare alla data della sentenza di appello quando il ricorso si risolva in inammissibilità): la declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione non interrompe né sospende il decorso dei termini di prescrizione
  • In sede di cassazione, i motivi che riguardano la mancata dichiarazione della prescrizione da parte del giudice di merito sono ammissibili se la prescrizione si è effettivamente maturata prima della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p., lett. b); altrimenti sono manifestamente infondati
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare, salvo profili di colpa non riconosciuti, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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