Cassazione Penale, Sentenza n. 22208/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente ha impugnato la condanna per inosservanza dell'ordine di espulsione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accertamento dello stato di indigenza del prevenuto. Si è sostenuto che, essendo privo di lavoro e di alloggio, l'imputato avrebbe avuto un giustificato motivo per non ottemperare all'ordine di lasciare il territorio nazionale, e che la sentenza del Giudice di Pace non aveva motivato su tale circostanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che lo stato di indigenza e la mancanza di lavoro/abitazione erano mere ipotesi non provate dal ricorrente, e ha richiamato il principio secondo cui l'onere di allegazione di situazioni ostative alla possibilità di ottemperare all'ordine di espulsione grava sull'interessato. La Corte ha inoltre richiamato la previsione dell'art. 14, comma 5 ter del d.lvo 286/1998, che consente al Questore, su richiesta, di fornire la documentazione e il titolo di viaggio necessari al rientro. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5 quater, d.l.vo 286/1998
Norma che configura il reato di inosservanza dell'ordine dell'autorità di lasciare il territorio dello Stato; la condanna del ricorrente è fondata su questa disposizione.
art. 14, comma 5 ter, d.l.vo 286/1998
Prevede che l'ordine del Questore di allontanamento possa essere accompagnato, su richiesta dello straniero, dalla documentazione e dal titolo di viaggio necessari per il rientro, evidenziando la possibilità di interventi statali per favorire il rientro volontario e riducendo la portata a favore di una giustificazione basata solo su difficoltà economiche.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021 (Sulayman)
Richiama il principio secondo cui il mero disagio socio-economico tipico del migrante clandestino non è, di norma, idoneo a integrare un 'giustificato motivo' per l'inottemperanza; l'onere di allegazione di situazioni ostative concrete grava sull'interessato.
Massime di principio
- L'onere di allegazione e prova di ostacoli concreti all'ottemperanza all'ordine di espulsione grava sul ricorrente: mere affermazioni di indigenza senza documentazione non sono sufficienti.
- La condizione di povertà, mancanza di lavoro o alloggio, di per sé, di regola non esclude la rilevanza penale dell'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio.
- Va valutato se lo straniero abbia fatto richiesta e/o ottenuto dalla pubblica amministrazione la documentazione o il titolo di viaggio ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter; l'esistenza di tale strumento statale riduce la forza probatoria dell'argomento basato su difficoltà economiche.
- Chi impugna deve documentare specifiche cause ostative (es. impossibilità materiale di raggiungere uffici consolari, gravi problemi di salute certificati, dinieghi documentati da autorità competenti) per far valere un 'giustificato motivo'.
- Presentare ricorsi generici o non supportati da prove concrete espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni per le spese e per la Cassa delle ammende.
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