Cassazione Penale, Sentenza n. 29200/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con conferma in appello, ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva mantenuto la condanna a un anno di reclusione per il reato contestato. Deduceva, in sintesi: 1) violazione dell'art. 164 c.p. ed errore nella valutazione dei precedenti penali, sostenendo che il diniego della sospensione condizionale fosse stato fondato su una rappresentazione esagerata dei suoi precedenti e trascurando elementi favorevoli personali e familiari; 2) mancanza o vizio di motivazione e violazione dell'art. 597, comma 5, c.p.p., assumendo che il giudice di appello potesse concedere d'ufficio la sospensione della pena; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che non fossero stati valorizzati elementi positivi e, nel medesimo motivo, anche il mancato esame dell'art. 131-bis c.p.; 4) contraddittorietà della motivazione sul giudizio di personalità, definita 'proclive al delitto'. Chiedeva inoltre la sospensione dell'esecuzione della sentenza e annunciava una futura istanza di affidamento in prova, domande ritenute estranee al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva la doglianza relativa all'art. 131-bis c.p., non dedotta in appello, e tardiva e generica la censura sul giudizio di personalità. Ha inoltre ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che il diniego della sospensione condizionale discendeva da un dato oggettivo: l'esistenza di una precedente condanna già sospesa la cui pena, sommata a quella inflitta nella sentenza impugnata, superava il limite dell'art. 168, comma 4, c.p., sicché non potevano rilevare invocazioni di carattere soggettivo o personale. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché le attenuanti generiche erano state negate sulla base dei precedenti penali e del fatto che il reato fosse stato commesso mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare custodiale; la Corte ha ribadito che il giudizio ex art. 62-bis c.p. è un giudizio di fatto sindacabile solo nei limiti della motivazione non contraddittoria o illogica. Condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 164 c.p.
invocato dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte non ne affronta autonomamente il contenuto, ma rileva che il diniego dipendeva dal superamento del limite oggettivo previsto per la sospensione
art. 168, comma 4, c.p.
richiamato come limite oggettivo alla reiterazione/concessione della sospensione condizionale, non superabile con valutazioni soggettive sulla personalità o sulle condizioni di vita del condannato
art. 597, comma 5, c.p.p.
invocato per sostenere il potere del giudice di appello di applicare d'ufficio il beneficio; la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto; possono essere negate valorizzando elementi negativi ritenuti prevalenti, anche senza analitica confutazione di ciascun elemento favorevole allegato dalla difesa
art. 131-bis c.p.
la doglianza è stata ritenuta tardiva perché non proposta con i motivi di appello
art. 133 c.p.
utilizzato come parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando non vi sia ragione di ritenere assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La censura in cassazione è inammissibile quando introduce per la prima volta una questione non devoluta in appello, come nel caso della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando discende da un limite oggettivo previsto dalla legge, non superabile attraverso valutazioni favorevoli sulla personalità del condannato o sulle sue condizioni di vita.
- Quando il superamento dei limiti per la sospensione condizionale deriva dal cumulo con una precedente pena già sospesa, la Corte può fondare il diniego sul solo dato documentale del casellario giudiziale.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice di merito; in cassazione non è censurabile se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, anche se il giudice non si confronta analiticamente con ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- La presenza di precedenti penali e la commissione del reato mentre l'imputato è sottoposto a misura cautelare custodiale sono elementi idonei, da soli, a sostenere il diniego delle attenuanti generiche.
- Le doglianze formulate in modo meramente assertivo o slegate da uno specifico capo della decisione sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non risultante, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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