Cassazione Penale, Sentenza n. 25815/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e poi in appello, ha impugnato la sentenza deducendo violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p. Sosteneva che il divieto di accesso alle aree del comune, disposto dal Questore ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, avrebbe richiesto la preventiva convalida dell'autorità giudiziaria; in mancanza di tale convalida, la misura sarebbe divenuta inefficace al momento del controllo e, quindi, non sarebbe stato configurabile il reato contestato. Il ricorrente aggiungeva che, essendo il provvedimento privo dell'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione, la mancata convalida del G.I.P. avrebbe dovuto travolgere l'intero DACUR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura riproponesse questioni già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito. In particolare, ha chiarito che, per l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, relativa alla violazione del divieto di accesso disposto dal Questore per un periodo non superiore a dodici mesi, non è prevista la preventiva convalida dell'autorità giudiziaria. La convalida è invece richiesta, per espressa previsione del comma 4, soltanto per la diversa e più grave ipotesi di cui all'art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017. Conseguentemente, il provvedimento questorile era efficace e la violazione del 21/03/2023 integrava il reato contestato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. b), c.p.p.
È stata invocata come base del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017
"nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto"
Per questa ipotesi il divieto di accesso è disposto dal Questore senza necessità di preventiva convalida giudiziaria; la sua violazione è punita con l'arresto da sei mesi a un anno.
art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017
Riguarda la diversa ipotesi più grave, applicabile ai soggetti condannati negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, con durata del divieto da dodici mesi a due anni e pena dell'arresto da uno a due anni.
art. 10, comma 4, d.l. n. 14 del 2017
Per questa ipotesi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, l. n. 401 del 1989, tra cui la convalida giudiziaria del provvedimento questorile.
art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, l. n. 401 del 1989
La Corte richiama queste norme solo per evidenziare che la convalida dell'autorità giudiziaria è prevista per l'ipotesi richiamata dal comma 4 dell'art. 10, non per quella del comma 2.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
È richiamato per la possibilità di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La violazione del divieto di accesso disposto dal Questore ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 integra autonomamente la contravvenzione prevista dalla norma anche quando il provvedimento non sia stato convalidato dall'autorità giudiziaria, poiché la convalida non è richiesta per tale ipotesi.
- La procedura di convalida giudiziaria opera solo per la diversa fattispecie di cui all'art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017, richiamata dal comma 4; non può essere estesa per analogia alla misura più lieve del comma 2.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni di diritto già esaminate e disattese con motivazione corretta e coerente dai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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