Cassazione Penale, Sentenza n. 26922/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile adibito a garage in Napoli e dei rapporti di conto corrente intestati alla ditta individuale della ricorrente. La censura deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora, sostenendo che dalle intercettazioni emergerebbero solo semplici minacce non idonee a collegare l'immobile al reato e che i conti correnti sarebbero di esclusivo interesse familiare
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, in quanto non si rapportano criticamente all'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale aveva invece motivato il fumus e il periculum, evidenziando il collegamento tra le condotte estorsive e la gestione del garage (utilizzato per garantire competitività e deviare clientela). Quanto ai conti correnti, il vincolo è stato ritenuto consequenziale al sequestro dell'impresa, non impugnato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Impedisce la sindacabilità in Cassazione di vizi di motivazione; il Collegio ha rilevato che le censure sono generiche e non contestano criticamente il ragionamento motivazionale del Tribunale
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede il 'periculum in mora' per il sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto sufficiente il collegamento tra la cosa e il rischio di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, anche se la cosa è di proprietà di un terzo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ha portato anche alla condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle Ammende
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024 (Scossa, Rv. 286552-01); Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020 (Rv. 280018-01); Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019 (Rv. 277173-01); Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018 (Rv. 274778-01)
Confermano che il sequestro preventivo 'impeditivo' può riguardare beni di terzi ove la loro disponibilità sia idonea ad agevolare la commissione o la protrazione di reati; si giustifica il vincolo quando la cosa assume carattere strumentale rispetto all'attività illecita
Massime di principio
- In Cassazione non sono sindacabili vizi di motivazione se le censure sono generiche e non contestano specificamente il percorso argomentativo del giudice di merito (art. 325 c.p.p.)
- Il sequestro preventivo 'impeditivo' richiede un collegamento tra la cosa e il pericolo di aggravamento o protrazione del reato, non necessariamente tra reato e proprietario: anche beni di terzi possono essere sequestrati se la loro disponibilità facilita l'attività illecita
- Per dimostrare l'assenza di 'periculum in mora' è necessario contestare concretamente le circostanze fattuali e le fonti probatorie (documentali, dichiarative, intercettive) su cui si basa il giudice, non limitandosi ad affermazioni apodittiche
- Il sequestro dei conti correnti può essere legittimamente disposto in connessione con il sequestro dell'impresa; chi contesta tale vincolo deve provare che i rapporti siano esclusivamente di interesse familiare e privi di collegamento con l'attività economica oggetto di indagine
- Nella difesa preventiva è fondamentale argomentare con precisione la mancanza del fumus (es. analisi critica delle intercettazioni e degli elementi probatori) e dimostrare l'assenza di strumentalità del bene rispetto all'attività illecita
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