Cassazione Civile, Ordinanza n. 18644/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
I ricorrenti, già soci di una società per azioni, avevano esercitato il recesso e avevano ricevuto dalla società il valore delle azioni possedute. Una parte delle azioni era stata acquistata da altri soci, mentre un'altra parte era stata acquistata dalla società stessa e successivamente annullata, con riduzione e ricostituzione del capitale sociale. La società aveva quindi richiesto ai due ex soci il versamento della ritenuta d'acconto sulle somme liquidate, ritenendo che il provento fosse tassabile come reddito di capitale. I contribuenti avevano pagato in via cautelativa e poi chiesto il rimborso all'Erario, sostenendo che, per la parte collegata all'annullamento delle azioni proprie, si trattasse di un recesso atipico e che il corrispettivo dovesse essere qualificato come reddito diverso, non come reddito di capitale. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che il pagamento fosse stato correttamente assoggettato a ritenuta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 47, comma 7, e 67, comma 1, lett. c-bis, TUIR; violazione dell'art. 2437-quater c.c.; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione della delibera; violazione dell'art. 2729 c.c. sulla presunzione di strumentalità tra annullamento e recesso; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla non contestualità tra recesso e annullamento; violazione dell'art. 27, comma 1, d.P.R. 600/1973 sulla ritenuta del 12,5%.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha ritenuto che, nei giudizi di rimborso delle imposte sui redditi, il contribuente che impugna il rigetto dell'istanza è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa restitutoria. La sola deduzione che il sostituto abbia qualificato il reddito in modo erroneo non basta a rendere indebito il versamento: occorre dimostrare che la corretta qualificazione avrebbe escluso l'imposizione oppure avrebbe comportato una tassazione meno gravosa. Poiché i ricorrenti non avevano spiegato né provato che la diversa qualificazione delle somme come redditi diversi avrebbe inciso in senso favorevole sul carico fiscale complessivo, mancava l'interesse concreto all'impugnazione. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 47, comma 7, T.U.I.R.
Richiamato come norma invocata dai ricorrenti per sostenere la tassazione come reddito di capitale; la Corte non entra nel merito della corretta qualificazione, perché decide per difetto di interesse.
art. 67, comma 1, lett. c-bis, T.U.I.R.
Richiamato come possibile qualificazione alternativa delle somme percepite quale reddito diverso; la Corte osserva che la mera diversa qualificazione non è sufficiente a fondare il rimborso senza prova di un minore carico fiscale.
art. 2437-quater c.c.
Norma evocata per sostenere che non ricorresse il procedimento tipico di recesso; la Corte non decide sul punto perché dichiara il ricorso inammissibile.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati per contestare l'interpretazione della delibera assembleare; non sono oggetto di decisione nel merito.
art. 2729 c.c.
Invocato per censurare l'uso di presunzioni in ordine alla strumentalità tra annullamento delle azioni e recesso; il motivo resta assorbito dall'inammissibilità.
art. 27, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per contestare la ritenuta del 12,5%; la Corte osserva che la questione è irrilevante senza prova che la diversa qualificazione reddituale avrebbe inciso sul prelievo dovuto.
art. 68, comma 6, T.U.I.R.
Citato dalla CTR come possibile criterio di determinazione della base imponibile, con necessità per il contribuente di dedurre e provare gli oneri inerenti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso, tutti ritenuti comunque inidonei a superare il difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso di imposte sui redditi, il contribuente che impugna il diniego o il silenzio-rifiuto è attore in senso sostanziale e sopporta l'onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto alla restituzione.
- La mera deduzione di un'erronea qualificazione fiscale del reddito da parte del sostituto d'imposta non basta a fondare il rimborso: il contribuente deve dimostrare che la corretta qualificazione avrebbe escluso del tutto l'imposizione o avrebbe determinato un prelievo inferiore.
- L'errata indicazione della categoria reddituale non incide di per sé sugli elementi costitutivi della pretesa tributaria, se non si dimostra un diverso e più favorevole regime impositivo.
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla qualificazione giuridica del reddito o sulla struttura dell'operazione è irrilevante quando manca l'interesse concreto a ottenere una diversa decisione utile sul piano fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18617/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18619/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18621/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18622/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18623/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18625/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →