Cassazione Civile, Ordinanza n. 16641/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento presso il CPR disposto dal Questore. La vicenda nasce da un decreto di espulsione prefettizio notificato il 5 luglio 2023, fondato sul precedente rigetto della domanda di protezione internazionale, e dal successivo decreto di trattenimento nel centro di permanenza per i rimpatri. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre profili: 1) illegittimità della convalida per la pretesa illegittimità del decreto di espulsione presupposto e per erronea contestazione della fattispecie espulsiva; 2) nullità del provvedimento di convalida per totale o apparente mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 14, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111 Cost.; 3) omesso esame della pendenza di un ricorso per cassazione avverso il rigetto della protezione internazionale; 4) difetto di competenza del Giudice di pace in favore delle Sezioni specializzate. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, rilevando che il giudice di pace aveva prorogato il trattenimento senza una motivazione, neppure succinta, non essendo sufficiente il mero richiamo ai presupposti legali, e che l'atto non consentiva di comprendere il nucleo della decisione e le ragioni della misura restrittiva.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato perché il termine di efficacia del trattenimento era già decorso. Ha inoltre escluso la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario per l'incompatibilità con il patrocinio a spese dello Stato e ha affermato che, trattandosi di parte ammessa al patrocinio in causa contro una amministrazione statale, non vi era luogo a regolazione delle spese nel giudizio di legittimità; la liquidazione dei compensi e delle spese dovrà avvenire dal giudice di pace di Caltanissetta secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998
richiamato quale parametro per la legittimità del decreto di espulsione e del trattenimento; la Corte osserva che il semplice richiamo alla norma non integra motivazione sufficiente della convalida.
art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998
la proroga/convalida del trattenimento richiede una motivazione effettiva che esponga i presupposti concreti della misura; il richiamo astratto ai presupposti legali è insufficiente.
art. 13 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità del trattenimento come misura limitativa della libertà personale.
art. 5 CEDU
richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale sulla libertà personale e sulla detenzione amministrativa.
art. 112 c.p.c.
invocato come violato per l'asserita motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento di convalida.
art. 15, parr. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE
richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti e alla durata del trattenimento ai fini del rimpatrio.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 35-bis D.Lgs. n. 25 del 2008
richiamato per la pendenza del ricorso in materia di protezione internazionale, dedotta come circostanza omessa dal giudice di merito.
art. 46, paragrafo 8, direttiva n. 2013/32/UE
invocato dal ricorrente a sostegno della rilevanza della pendenza della tutela giurisdizionale in materia di protezione internazionale.
art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2015
richiamato dal ricorrente in relazione al trattenimento dello straniero richiedente protezione.
art. 3 lett. c) D.L. 13/2017 conv. in L. n. 46/2017
invocato dal ricorrente per sostenere il difetto di competenza del giudice di pace e la competenza delle sezioni specializzate.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato quale norma che, in cassazione senza rinvio, attribuisce la liquidazione al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non riferibile alla soccombenza di un'Amministrazione statale quando la parte ammessa al patrocinio risulta vittoriosa contro di essa.
Massime di principio
- Nei procedimenti di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il giudice deve rendere una motivazione effettiva, sia pure sintetica, che indichi i presupposti concreti della misura; il mero richiamo alla norma applicata non basta.
- L'assenza totale o meramente apparente di motivazione nel provvedimento di convalida integra un vizio rilevante in cassazione e comporta la cassazione dell'ordinanza.
- Quando, al momento della decisione della Corte di cassazione, il termine di efficacia del trattenimento è già decorso, la cassazione avviene senza rinvio perché non residua alcuna utilità concreta per la rinnovazione del giudizio.
- Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario è incompatibile con il regime del patrocinio; la liquidazione segue le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002.
- In un giudizio promosso contro un'Amministrazione statale e definito a favore della parte ammessa al patrocinio, la disciplina sulle spese va applicata secondo il sistema del patrocinio, senza porre una condanna alle spese nei confronti della parte pubblica soccombente come se fosse una parte privata.
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