Cassazione Civile, Ordinanza n. 33996/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La lite nasce da una pretesa IRPEF relativa all'anno 2012, già oggetto di avvisi di accertamento notificati in origine a una società e al suo liquidatore, poi divenuti definitivi nei confronti di quest'ultimo per mancata riassunzione del giudizio dopo una precedente cassazione con rinvio. Dopo il decesso del contribuente, l'Ufficio iscriveva a ruolo le somme e l'agente della riscossione notificava agli eredi una cartella di pagamento. Gli eredi impugnavano la cartella deducendo di non aver avuto notizia del processo instaurato contro il de cuius e sostenendo, inoltre, che il contribuente aveva aderito a una procedura di condono con riguardo a una quota della pretesa. In appello, la CTR accoglieva il ricorso contro il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e rigettava l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla successione nel processo, sul giudicato e sulla definizione agevolata, sostenendo che la cartella notificata agli eredi era un atto meramente riscossivo e non il primo atto impositivo nei loro confronti, quindi non condonabile.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo unico. Stabilisce che l'atto originario impositivo si era già definitivamente formato nei confronti del de cuius e che, a seguito della trasmissione del debito agli eredi, la cartella di pagamento notificata a questi ultimi aveva natura soltanto riscossiva. Ne consegue che tale cartella non rientra tra gli atti definibili ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, perché la definizione agevolata riguarda il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente, non un atto esecutivo di una pretesa già cristallizzata. La sentenza della CTR viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini sia la domanda di condono sia l'impugnazione della cartella e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 457 c.c.
richiamato nel motivo per le norme sulla successione ereditaria e sul subentro nei rapporti del de cuius
art. 459 c.c.
richiamato nel motivo per la trasmissione dell'eredità e dei rapporti attivi e passivi
art. 565 c.c.
richiamato nel motivo quale norma sulla successione legittima
art. 2909 c.c.
richiamato nel motivo in relazione all'efficacia del giudicato
art. 110 c.p.c.
richiamato nel motivo per la successione nel processo
art. 300 c.p.c.
richiamato nel motivo per l'interruzione del processo per morte della parte
art. 302 c.p.c.
richiamato nel motivo per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto
art. 65 d.P.R. 600/1973
richiamato nel motivo in tema di successione nei rapporti tributari del contribuente deceduto
art. 6 d.l. 119/2018
interpretato come norma che consente la definizione agevolata degli atti impositivi, ma non degli atti meramente riscossivi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di legittimità denunciato
art. 156 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare la sanatoria del vizio di notificazione quando l'atto raggiunge il suo scopo
art. 19 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla Corte con riferimento all'impugnabilità della cartella solo quando sia il primo atto con cui la pretesa è comunicata al contribuente
art. 6 d.l. 118/2019
citato nel testo come riferimento testuale, ma il ragionamento della Corte verte sull'art. 6 d.l. 119/2018
Cass. Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298
richiamata per il principio secondo cui la cartella è definibile solo se costituisce il primo atto di comunicazione della pretesa fiscale
Cass. 05/03/2019, n. 6417
richiamata per la sanatoria delle irregolarità della notificazione tramite raggiungimento dello scopo
Cass. 10/01/2025, n. 677
richiamata in continuità con il principio della sanatoria della notificazione irrituale
art. 156 c.p.c.
richiamato anche con riferimento alla nullità sanata dell'atto notificato in modo irrituale
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista per gli atti impositivi non si estende agli atti aventi esclusiva funzione riscossiva, quando la pretesa fiscale si sia già definitivamente consolidata nei confronti del debitore originario.
- La cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata solo se costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente; se invece segue un accertamento definitivo, resta un atto meramente esecutivo e non condonabile.
- Nel rapporto tributario successorio, gli eredi subentrano nel debito del de cuius, ma la natura dell'atto notificato va valutata in relazione al momento in cui la pretesa si è cristallizzata e non alla mera qualità soggettiva dei destinatari della cartella.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera quando l'irregolarità della notificazione non impedisce al destinatario di conoscere effettivamente l'atto.
- In cassazione, il vizio denunciato va scrutinato in base alla effettiva natura dell'atto e alla funzione che esso assolve nel procedimento di riscossione o di accertamento, non sulla sola forma esteriore della notificazione.
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