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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33996/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La lite nasce da una pretesa IRPEF relativa all'anno 2012, già oggetto di avvisi di accertamento notificati in origine a una società e al suo liquidatore, poi divenuti definitivi nei confronti di quest'ultimo per mancata riassunzione del giudizio dopo una precedente cassazione con rinvio. Dopo il decesso del contribuente, l'Ufficio iscriveva a ruolo le somme e l'agente della riscossione notificava agli eredi una cartella di pagamento. Gli eredi impugnavano la cartella deducendo di non aver avuto notizia del processo instaurato contro il de cuius e sostenendo, inoltre, che il contribuente aveva aderito a una procedura di condono con riguardo a una quota della pretesa. In appello, la CTR accoglieva il ricorso contro il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e rigettava l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla successione nel processo, sul giudicato e sulla definizione agevolata, sostenendo che la cartella notificata agli eredi era un atto meramente riscossivo e non il primo atto impositivo nei loro confronti, quindi non condonabile.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo unico. Stabilisce che l'atto originario impositivo si era già definitivamente formato nei confronti del de cuius e che, a seguito della trasmissione del debito agli eredi, la cartella di pagamento notificata a questi ultimi aveva natura soltanto riscossiva. Ne consegue che tale cartella non rientra tra gli atti definibili ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, perché la definizione agevolata riguarda il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente, non un atto esecutivo di una pretesa già cristallizzata. La sentenza della CTR viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini sia la domanda di condono sia l'impugnazione della cartella e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 457 c.c.

    richiamato nel motivo per le norme sulla successione ereditaria e sul subentro nei rapporti del de cuius

  • art. 459 c.c.

    richiamato nel motivo per la trasmissione dell'eredità e dei rapporti attivi e passivi

  • art. 565 c.c.

    richiamato nel motivo quale norma sulla successione legittima

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo in relazione all'efficacia del giudicato

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato nel motivo per la successione nel processo

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato nel motivo per l'interruzione del processo per morte della parte

  • art. 302 c.p.c.

    richiamato nel motivo per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto

  • art. 65 d.P.R. 600/1973

    richiamato nel motivo in tema di successione nei rapporti tributari del contribuente deceduto

  • art. 6 d.l. 119/2018

    interpretato come norma che consente la definizione agevolata degli atti impositivi, ma non degli atti meramente riscossivi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di legittimità denunciato

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare la sanatoria del vizio di notificazione quando l'atto raggiunge il suo scopo

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla Corte con riferimento all'impugnabilità della cartella solo quando sia il primo atto con cui la pretesa è comunicata al contribuente

  • art. 6 d.l. 118/2019

    citato nel testo come riferimento testuale, ma il ragionamento della Corte verte sull'art. 6 d.l. 119/2018

  • Cass. Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298

    richiamata per il principio secondo cui la cartella è definibile solo se costituisce il primo atto di comunicazione della pretesa fiscale

  • Cass. 05/03/2019, n. 6417

    richiamata per la sanatoria delle irregolarità della notificazione tramite raggiungimento dello scopo

  • Cass. 10/01/2025, n. 677

    richiamata in continuità con il principio della sanatoria della notificazione irrituale

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato anche con riferimento alla nullità sanata dell'atto notificato in modo irrituale

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista per gli atti impositivi non si estende agli atti aventi esclusiva funzione riscossiva, quando la pretesa fiscale si sia già definitivamente consolidata nei confronti del debitore originario.
  • La cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata solo se costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente; se invece segue un accertamento definitivo, resta un atto meramente esecutivo e non condonabile.
  • Nel rapporto tributario successorio, gli eredi subentrano nel debito del de cuius, ma la natura dell'atto notificato va valutata in relazione al momento in cui la pretesa si è cristallizzata e non alla mera qualità soggettiva dei destinatari della cartella.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera quando l'irregolarità della notificazione non impedisce al destinatario di conoscere effettivamente l'atto.
  • In cassazione, il vizio denunciato va scrutinato in base alla effettiva natura dell'atto e alla funzione che esso assolve nel procedimento di riscossione o di accertamento, non sulla sola forma esteriore della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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