Cassazione Penale, Sentenza n. 40096/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva confermato la confisca di diversi rapporti bancari e postali, beni mobili registrati e la quota di 8/10 di un appartamento (con esclusione della restituzione di un libretto per Vincenzo). Le censure principali erano: violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. per difetto o apparente motivazione nel calcolo della sproporzione tra redditi leciti e acquisti (in particolare mancata considerazione di risparmi pregressi e somme indicate dai ricorrenti); estensione arbitraria nel tempo del perimetro della pericolosità sociale rispetto al precedente giudicato; errata valutazione della capacità reddituale della terza interessata Genovese Irene; e, con riferimento a Marchitano Vincenzo, vizio nella valutazione degli acquisti di due veicoli (uno acquisito tramite finanziamento) e del libretto di risparmio rispetto ai redditi da lavoro.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi di Marchitano Angelo e Genovese Irene, confermando la confisca nei loro confronti e condannandoli alle spese. Quanto a Marchitano Vincenzo ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la parte del decreto relativa al motociclo Honda SH targato ES94648, disponendone la restituzione a Vincenzo; per il resto del suo ricorso (altri beni) lo ha rigettato. È stata disposta la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)
Norma richiamata per censurare la violazione di legge/insufficiente motivazione del provvedimento impugnato: i ricorrenti hanno dedotto che il calcolo della sproporzione e la motivazione della Corte di merito fossero viziati; la Corte di legittimità ha verificato che, salvo per il motociclo, la motivazione e il calcolo svolti in sede di rinvio erano sufficienti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la riassunzione dei motivi di ricorso in cassazione (sintesi dei motivi proposta secondo il rito speciale per le misure di prevenzione)
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'obbligo di comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza, a seguito dell'annullamento parziale del decreto
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione patrimoniale il giudice del rinvio deve esaminare e motivare specificamente tutte le poste attive che la sentenza di legittimità aveva indicato come potenzialmente idonee a incidere sul giudizio di sproporzione; motivazione carente su poste rilevanti può portare ad annullamento.
- Movimentazioni in contanti o operazioni prive di giustificazione, effettuate nel periodo in cui è definitivamente accertata la pericolosità sociale, possono essere ritenute riconducibili a beni confiscabili se motivate adeguatamente dal giudice.
- Gli acquisti effettuati tramite finanziamento o coerenti con redditi dimostrati possono giustificare la non confisca: l'assenza di specifica motivazione che spieghi perché un acquisto finanziato sia comunque sproporzionato comporta il favore della restituzione al terzo.
- La semplice riproposizione di un diverso metodo di calcolo della sproporzione non è, di per sé, sufficiente in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e puntuale; tuttavia, errori di valutazione specifici e mancata considerazione di disponibilità documentate possono invece giustificare l'annullamento.
- Per i terzi interessati alla confisca (coniugi, familiari), prova della capacità reddituale antecedente al periodo di emersione della pericolosità o documentazione dei proventi può contrastare la sproporzione; il giudice deve valutare tali elementi nel complesso e motivare il rigetto.
- Quando la Corte di merito effettua un approfondimento puntuale richiesto dalla sentenza di annullamento (rescindente) e documenta con chiarezza il nesso tra movimenti/risorse e pericolosità, la Cassazione tende a ritenere legittima la conferma della confisca, salvo specifici profili non motivati (es. acquisto finanziato).
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