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Sentenza

Sentenza n. 260/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'ottemperanza delle sentenze del TAR Puglia Lecce Sez. I n. 325 del 10/3/2023 (All.1) e n. 1152 del 22/10/2020 (All.2); nonché per la nullità e/o l'annullamento, previa sospensiva, anche con decreto presidenziale inaudita altera parte, del provvedimento prot. n.31270 del 29/5/2025 (All.3) del Responsabile SUAP del Comune di Fasano di diniego richiesta di titolo edilizio per l’esercizio della concessione demaniale n.2/2019, nonché della nota Suap 16/5/2025 di comunicazione dei motivi ostativi (All.4), del parere urbanistico-edilizio 13/5/2025 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano, dei pareri tecnico e legale richiesti con “nota interna prot.0030942-28/5/2025”, del provvedimento Suap comunale di Fasano di archiviazione della scia per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande della concessione n.2/2019, dell’eventuale provvedimento implicito di diniego della richiesta di proroga della concessione demaniale n.2/2019, dell’eventuale provvedimento di diniego dell’istanza di mantenimento annuale e di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse, la deliberazione di C. C. n.58 del 27/7/2023 (All.5), la deliberazione di C. C. n.6 del 27/3/2024, la deliberazione G.R. 117/2024, la deliberazione di G. R. 68/2023, il provvedimento prot. n.18224 del 29/3/2023 di diniego rinnovo dei permessi di costruire (All.18), il preavviso prot. n.17550 del 27/3/2023 (All.19), la nota comunale prot. n.27859 del 18/5/2023 (All.20), il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica n.105/2022 (All.31), ed ancora per quanto di interesse dei permessi di costruire stagionali n.22/2019 (All.13) e n.82/2022 (All.16), di tutti i successivi provvedimenti di rinnovo e degli ulteriori provvedimenti comunali nella parte in cui prevedono il termine annuale ovvero un termine finale di efficacia dei titoli edilizi autonomo rispetto a quello della durata dell’efficacia della concessione demaniale.

Giustizia amministrativa202500580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego del titolo edilizio richiesto per il rinnovo del permesso di costruire stagionale relativo a una spiaggia libera con servizi, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha agito anche in ottemperanza alle sentenze del TAR Puglia, Lecce, nn. 1152/2020 e 325/2023, impugnando il diniego del titolo edilizio adottato dal SUAP del Comune di Fasano. L’Amministrazione aveva ritenuto che la proposta dovesse essere presentata come nuovo intervento su aree private libere e sgombre da manufatti preesistenti, con acquisizione ex novo dei nulla osta e dell’autorizzazione paesaggistica. La ricorrente ha dedotto l’elusione del giudicato, la lesione dell’affidamento al mantenimento delle strutture, l’illegittima imposizione della demolizione dei manufatti, la violazione della disciplina urbanistica sopravvenuta e della normativa sulla prosecuzione dell’efficacia delle concessioni demaniali, nonché la violazione dell’ordinanza balneare. Ha inoltre contestato la legittimità del termine annuale apposto ai titoli edilizi, sostenendo che la loro efficacia avrebbe dovuto essere parametrata alla durata della concessione, e ha dedotto violazione degli artt. 31 e 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, dell’art. 17-bis l. 241/1990, dell’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004, dell’art. 2-bis l. 241/1990, nonché difetto di motivazione e istruttoria, falsa presupposizione, arbitrarietà, sviamento e lesione dell’affidamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In sede cautelare il Tribunale aveva consentito alla società di proseguire l’attività d’impresa durante la stagione balneare 2025; tale risultato ha soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito con l’impugnazione del diniego riferito a quella stagione. Il giudice ha precisato che la domanda non poteva essere estesa, in sede decisoria, all’ottenimento di un titolo edilizio quinquennale: l’istanza era stata formulata come rinnovo del permesso annuale originariamente rilasciato per la stagione 2017 e, pertanto, il relativo periodo di efficacia restava conformato al titolo oggetto di rinnovo. Un permesso quinquennale avrebbe costituito un titolo nuovo e diverso, non il rinnovo del titolo originario, poiché caratterizzato da un differente termine finale di efficacia. La ricorrente resta libera di presentare, per le successive stagioni, una nuova istanza di rinnovo del titolo annuale oppure una domanda per un nuovo permesso ai sensi dell’art. 87 NTA del PRG, eventualmente quinquennale, nel rispetto degli adempimenti istruttori. Spese compensate per la natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 87 NTA del PRG del Comune di Fasano

    eventuale validità quinquennale

    La disposizione può consentire il rilascio di un nuovo permesso di costruire con validità quinquennale, ma non consente di trasformare il rinnovo di un titolo annuale in un titolo nuovo e diverso senza una specifica nuova istanza e i relativi adempimenti istruttori.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma la sentenza non ne offre una specifica interpretazione poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata oggetto di una decisione di merito.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma la sentenza non ha deciso la relativa censura per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando l’istanza amministrativa è espressamente qualificata come rinnovo di un titolo edilizio annuale, il procedimento resta conformato all’oggetto e al termine di efficacia del titolo originario; il rilascio di un titolo con durata diversa e più ampia integra l’adozione di un titolo nuovo, non il semplice rinnovo.
  • L’interesse all’annullamento di un provvedimento riferito a una specifica stagione o periodo temporale viene meno quando una misura cautelare consenta al ricorrente di conseguire, per quel periodo, il risultato sostanziale perseguito, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La possibilità astratta prevista dalla disciplina urbanistica di ottenere un permesso edilizio pluriennale non attribuisce il diritto a conseguire tale titolo nell’ambito di una domanda di rinnovo di un precedente titolo annuale; occorre una nuova istanza, riferita al diverso titolo, con il rispetto dei pertinenti presupposti e adempimenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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