Cassazione Civile, Sentenza n. 541/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (assicuratore)
La controversia
Una compagnia aerea, poi ammessa all’amministrazione straordinaria, convenne nel 2012 l’assicuratrice chiedendo USD 107.084, oltre interessi e rivalutazione, quale indennizzo per la riparazione dell’unità di potenza ausiliaria di un aeromobile Boeing B767-300ER, che il 25 gennaio 2009 aveva subito un abbassamento di pressione e si era spento. Il Tribunale di Milano accolse la domanda e condannò l’assicuratrice al pagamento dell’intera somma. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 662/2017 del 17 febbraio 2017, ridusse l’indennizzo a USD 57.084, detraendo una franchigia di USD 50.000, e respinse l’eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine biennale dell’art. 2952 c.c.; osservò inoltre che la denuncia del sinistro del 6 marzo 2009 aveva interrotto anche l’eventuale termine annuale. L’assicuratrice propose ricorso principale con due motivi: con il primo sostenne che, ai sensi dell’art. 547 c.n., il diritto all’indennizzo relativo all’assicurazione della navigazione aerea si prescrive in un anno, non in due; con il secondo censurò l’omessa verifica di ulteriori atti interruttivi intervenuti entro l’anno dalla denuncia del marzo 2009 e contestò che tale denuncia potesse sospendere il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2952, comma 4, c.c., disposizione riferita all’assicurazione della responsabilità civile. La compagnia aerea propose ricorso incidentale, contestando l’interpretazione della polizza e sostenendo che USD 50.000 costituissero il limite massimo di responsabilità dell’assicuratore, non una franchigia da detrarre.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale. Ha stabilito che l’art. 547, comma 1, c.n. prevede un termine annuale per tutti i diritti derivanti da contratti di assicurazione relativi alla navigazione marittima e aerea, compreso il diritto dell’assicurato all’indennizzo; la norma speciale prevale sul termine biennale generale dell’art. 2952, comma 2, c.c. La denuncia del sinistro del 6 marzo 2009 interruppe la prescrizione, facendo però decorrere un nuovo termine annuale ai sensi dell’art. 2945, comma 1, c.c. La Corte territoriale avrebbe quindi dovuto verificare la presenza di ulteriori atti interruttivi entro l’anno; dagli atti richiamati risultavano comunicazioni successive del 17 aprile 2009 e del 14 e 27 ottobre 2010, ma nessun ulteriore atto interruttivo tempestivo. La denuncia non determinava una sospensione, poiché l’art. 2952, comma 4, c.c. riguarda soltanto l’assicurazione della responsabilità civile. Accertato il decorso del termine annuale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di indennizzo della compagnia aerea. Il ricorso incidentale sulla qualificazione dei USD 50.000 è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 547 c.n.
Va, quindi, affermato che, in materia di navigazione marittima ed aerea, in base alla lettera dell’art. 547 c.n. ed alla stessa intenzione del legislatore, il termine di prescrizione è di un anno per tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, e quindi anche per il diritto all’indennizzo dell’assicurato verso l’assicuratore in caso di verificazione dell’evento previsto in contratto.
Per i contratti di assicurazione relativi alla navigazione marittima e aerea, il termine prescrizionale annuale si applica a tutti i diritti derivanti dal contratto, incluso il diritto dell’assicurato all’indennizzo.
art. 2952 c.c.
A fronte della norma di cui all’art. 547 c.n., comma 1, disciplinante la speciale materia della navigazione aerea, nessuna rilevanza può avere il diverso termine biennale previsto dall’art. 2952 c.c., comma 2, per la prescrizione in materia di assicurazione di tutti i diritti (ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio) derivanti dal contratto di assicurazione in genere; la natura di norma speciale della menzionata disposizione del codice della navigazione (specialità espressamente confermata dall’art. 1885 c.c.) comporta, infatti, la prevalenza della stessa rispetto alla norma generale contenuta nel codice civile, in base al criterio “lex specialis derogat generali”.
Il termine biennale generale previsto dal codice civile non prevale sulla disciplina speciale del codice della navigazione. Il richiamo dell’art. 547 c.n. all’art. 2952 c.c. per il «rimanente» concerne soltanto gli aspetti non disciplinati specificamente dalla norma speciale, non la durata del termine.
art. 2945 c.c.
In tal modo, tuttavia, la Corte ha erroneamente omesso di considerare che, in seguito all’interruzione del termine prescrizionale verificatasi in virtù della denuncia del marzo 2009, era iniziato a decorrere, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 1, un nuovo termine prescrizionale di un anno, e non ha quindi proceduto al dovuto riscontro di eventuali altri atti interruttivi entro l’anno dal marzo 2009;
Dopo l’interruzione della prescrizione mediante denuncia del sinistro ricomincia a decorrere un nuovo termine; il giudice deve verificare se siano intervenuti ulteriori atti interruttivi entro tale nuovo termine.
art. 2952 c.c., comma 4
Nè può ritenersi che la detta denuncia del 6-3-2009 abbia integrato una sospensione (e non quindi un’interruzione) del corso del termine prescrizionale, posto che la sospensione, prevista nell’art. 2952 c.c., comma 4, riguarda solo e soltanto la specifica ipotesi dell’assicurazione della responsabilità civile (v., in relazione alla specificità della disposizione di cui all’art. 2952 c.c., comma 4, Cass. 17543/2018).
La sospensione della prescrizione prevista da questa disposizione è circoscritta all’assicurazione della responsabilità civile e non si applica all’assicurazione dell’aeromobile contro i danni.
art. 384 c.p.c., comma 2
Per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettata la domanda introduttiva della Blue Panorama SpA (ora BPA SpA, in amministrazione straordinaria).
La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito dopo la cassazione quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nell’assicurazione relativa alla navigazione marittima e aerea, l’art. 547 c.n. stabilisce un termine annuale di prescrizione per tutti i diritti derivanti dal contratto, compreso il diritto dell’assicurato all’indennizzo; tale disciplina speciale prevale sul termine biennale generale previsto dall’art. 2952, comma 2, c.c.
- Il richiamo contenuto nell’art. 547 c.n. al disposto dell’art. 2952 c.c. «per il rimanente» non modifica la durata del termine prescrizionale né il dies a quo specificamente disciplinati dalla norma speciale; opera per gli aspetti della prescrizione non regolati da quest’ultima.
- L’atto interruttivo della prescrizione fa decorrere un nuovo termine prescrizionale. Una volta accertata l’interruzione, il giudice deve verificare se vi siano stati ulteriori atti interruttivi entro il nuovo termine; in mancanza, il diritto si prescrive.
- La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2952, comma 4, c.c. riguarda esclusivamente l’assicurazione della responsabilità civile e non è estensibile all’assicurazione dell’aeromobile contro i danni.
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