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Sentenza

Sentenza n. 7393/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale del Municipio Roma I, U.O. Amministrativa, E.Q. SUAP Ambito Prati, Ufficio Concessioni Occupazione di Suolo Pubblico (O.S.P.), numero repertorio CA/523/2026 del 26 febbraio 2026 numero protocollo CA/34690/2026 del 26 febbraio 2026 avente ad oggetto: “rigetto istanza di nuova concessione occupazione suolo pubblico – emergenza Covid-19 prot. CA/2020/164131 e della comunicazione di mantenimento prot. CA/2022/162943; della nota del Municipio Roma I, U.O. Amministrativa, E.Q. SUAP Ambito Prati, Ufficio Concessioni Occupazione di Suolo Pubblico (O.S.P.), prot. CA/24973 del 12 febbraio 2026; di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202602900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di nuova concessione di occupazione di suolo pubblico emergenziale e della comunicazione di mantenimento relativa a una pedana a servizio dell’attività di somministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. Il diniego era fondato su una motivazione plurima: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, formalmente accessoria rispetto all’attività prevalente di galleria d’arte, sarebbe stata in concreto esercitata in via esclusiva sull’intera superficie del locale, senza un’effettiva attività espositiva; inoltre, l’occupazione di suolo pubblico richiesta sarebbe stata incompatibile con il Codice della strada, poiché collocata sul lato opposto della carreggiata rispetto al fronte dell’esercizio. La ricorrente ha contestato soprattutto il motivo relativo al contrasto con il Codice della strada e ha dedotto vizi procedimentali. Nel giudizio Roma Capitale ha eccepito l’improcedibilità dell’istanza cautelare per la rimozione della pedana e ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. Il Collegio ha acquisito una relazione dell’amministrazione per chiarire la portata del precedente provvedimento comunale che aveva disposto il divieto di prosecuzione e la chiusura dell’attività di somministrazione sull’intera superficie del locale. Tale provvedimento non era stato impugnato dalla società, che aveva dichiarato di avervi prestato acquiescenza.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Il diniego impugnato era sorretto da una motivazione plurima, comprendente anche il precedente provvedimento inibitorio della somministrazione, divenuto incontestabile perché non impugnato. Poiché l’occupazione richiesta era inscindibilmente correlata all’attività di somministrazione ormai vietata sull’intera superficie del locale, il diniego restava comunque fondato su tale autonoma ragione, anche qualora fossero state accolte le censure relative al contrasto con il Codice della strada o ai vizi procedimentali. Il giudice ha applicato il principio secondo cui, in presenza di motivazione plurima composta da ragioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, è sufficiente la resistenza di una sola ragione a sostenere la legittimità dell’atto, con assorbimento delle censure rivolte contro gli altri motivi. Il TAR ha inoltre rilevato, comunque, l’infondatezza del ricorso anche nel merito: l’occupazione di suolo pubblico emergenziale richiede il carattere prevalente dell’attività di somministrazione, che nella fattispecie non risultava sussistente, e non è consentito al personale attraversare la carreggiata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri riflessi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata.

    Il giudizio, trattato originariamente in sede cautelare, è stato definito immediatamente nel merito perché la controversia risultava infondata e le parti erano state previamente avvisate.

  • art. 85, comma 4, l.r. 22/2019

    divieto di prosecuzione e per l’effetto la contestuale chiusura dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente all’esercizio abusivo sull’intera superficie del locale

    La disposizione è richiamata dall’amministrazione quale fondamento del precedente provvedimento inibitorio, interpretato come esteso all’attività di somministrazione abusivamente esercitata sull’intera superficie del locale.

  • art. 12, comma 3, lettera j, DAC n. 21/2021

    non è in nessun caso consentito un attraversamento della carreggiata da parte del personale

    Il divieto impedisce di assentire un’occupazione che presupponga l’attraversamento della carreggiata da parte del personale dell’esercizio.

  • art. 18 deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 35/2010

    attività accessoria di somministrazione di cibi e bevande con laboratorio di gastronomia fredda

    La norma è richiamata nel provvedimento amministrativo quale titolo regolatorio dell’attività accessoria di somministrazione, la cui effettiva accessorietà e prevalenza sono state valutate nel diniego.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di ragioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, l’annullamento richiede l’illegittimità di tutte le ragioni giustificative; la fondatezza delle censure rivolte contro una sola di esse non è sufficiente, se almeno un’altra ragione resta valida.
  • Il provvedimento amministrativo non impugnato che inibisce un’attività e ne dispone la chiusura non può essere rimesso in discussione incidentalmente nel giudizio contro un successivo atto inscindibilmente collegato all’esercizio di quella stessa attività.
  • La domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico funzionalmente destinata a un’attività già vietata dall’amministrazione non può essere accolta, poiché viene meno il presupposto sostanziale dell’occupazione.
  • L’occupazione di suolo pubblico prevista dalla disciplina emergenziale per attività di somministrazione presuppone che la somministrazione abbia carattere prevalente; non è sufficiente che essa sia formalmente indicata come attività accessoria quando, in concreto, l’attività prevalente non risulta esercitata.
  • È legittimo negare un’occupazione di suolo pubblico quando la sua conformazione comporti l’attraversamento della carreggiata da parte del personale dell’esercizio, ove tale attraversamento sia vietato dalla disciplina comunale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPubblici esercizi e somministrazioneDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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