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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28802/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Con ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione ex art. 671 c.p.p. era stata riconosciuta, su istanza del condannato, la continuazione tra due sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello di Bari e divenute irrevocabili in date diverse. Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione degli artt. 671 e 665 c.p.p., sostenendo che, in presenza di più provvedimenti esecutivi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; nel caso concreto, quindi, la competenza spettava alla Corte di appello di Bari che aveva pronunciato l'ultima sentenza passata in giudicato, e non al Tribunale di Bari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha affermato che, quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione si radica nel giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se l'istanza non riguarda quel provvedimento. Verificato che l'ultima sentenza irrevocabile era quella della Corte di appello di Bari, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti a tale Corte.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma richiamata quale base dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 665 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione è, in via generale, quello che ha deliberato il provvedimento.

  • art. 665 c.p.p.

    In caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se l'incidente di esecuzione non riguarda quel provvedimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È la norma processuale invocata dal pubblico ministero per il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, quando sullo stesso soggetto insistono più sentenze o provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza va determinata in modo unitario secondo il criterio del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
  • La competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 665 c.p.p. ha carattere ordinatorio e inderogabile secondo i criteri legali: il giudice che ha pronunciato l'ultimo titolo irrevocabile è competente anche se la questione dedotta non investe quel titolo.
  • Il riconoscimento della continuazione in executivis deve essere richiesto al giudice dell'esecuzione territorialmente e funzionalmente competente in base al titolo irrevocabile più recente; ove l'istanza sia decisa da un giudice diverso, l'ordinanza è annullabile per violazione di legge.
  • Ai fini della verifica della competenza esecutiva è decisivo il dato obiettivo risultante dal certificato del casellario o comunque dalla sequenza delle irrevocabilità dei titoli, non la mera provenienza dell'istanza o il contenuto del provvedimento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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