Sentenza del 12/04/2017 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Rinvio da parte della Suprema Corte - Riassunzione - Questioni dedotte - Le medesime dedotte in sede di impugnazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, nella fase di riassunzione del gravame a seguito di rinvio dalla Suprema Corte, la causa deve essere esaminata esclusivamente entro i limiti delle questioni già dedotte dalle parti nella sede e negli atti di impugnazione. Non è consentito ampliare il thema decidendum né introdurre nuove questioni, domande o censure rispetto a quelle originariamente devolute.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava i limiti del giudizio di rinvio conseguente a una decisione della Suprema Corte. In particolare, si contestava se, dopo la riassunzione, le parti potessero sottoporre al giudice questioni ulteriori o ampliare quelle già formulate negli atti di impugnazione.
Massime di principio
- Il giudizio di rinvio non costituisce un nuovo e autonomo grado di giudizio: il giudice deve attenersi al perimetro delle questioni già devolute con l'impugnazione.
- Nella riassunzione non possono essere introdotte domande, eccezioni o motivi nuovi, né possono essere ampliati quelli formulati in precedenza.
- Le parti devono riproporre le proprie difese rispettando rigorosamente i limiti fissati dalla sentenza di rinvio e dagli atti del precedente giudizio di impugnazione.
- Eventuali questioni nuove sollevate nella fase di rinvio sono, in linea generale, inammissibili perché estranee al thema decidendum originario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 2151 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 2155 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9442 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9465 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9466 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9475 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →