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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4577/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva revocato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza imposta al Aloi con decreto del Tribunale di Catanzaro del 18/03/2019. Il Procuratore generale sosteneva che l'affiliazione mafiosa di Aloi (riferita al clan Gallace/ndrangheta) fosse di carattere permanente e che la persistenza della pericolosità fosse dimostrata dal suo ruolo verticistico nel clan, dai forti legami familiari con i capi (suocero e figlio), dalla storia criminale e dalla struttura stabile e ramificata del gruppo. Contestava la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto superato il quadro indiziante valorizzando il lungo periodo detentivo, il percorso rieducativo, la liberazione anticipata, l'attività lavorativa dopo la scarcerazione e l'assenza di segnalazioni di polizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione contro i decreti della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione sia consentito solo per violazione di legge; ne consegue che non è proponibile in Cassazione il vizio consistente nell'illogicità manifesta della motivazione. La Corte ha inoltre valutato che il Procuratore generale non ha denunciato l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ma ha contestato la valutazione di merito (sopravvalutazione di circostanze favorevoli al resistente), cioè una censura di fatto non sindacabile in Cassazione in questa materia. Infine il ricorrente ha formulato censure generiche e non si è confrontato criticamente con i singoli elementi considerati dalla Corte d'appello; per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3

    Limita il ricorso per cassazione contro i decreti della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione alla sola ipotesi di violazione di legge, escludendo il sindacato in Cassazione sulle valutazioni di merito e sull'illogicità manifesta della motivazione

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2

    Impone al giudice d'appello l'obbligo di motivare il decreto; la Cassazione può intervenire se manca del tutto la motivazione o se essa è meramente apparente

  • codice penale, art. 416-bis

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; nel caso citato è richiamata a fondamento delle valutazioni sul ruolo e sull'appartenenza del ricorrente al sodalizio

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Previsione generale sul vizio per illogicità manifesta della motivazione impugnabile in Cassazione; la Corte rileva che per le misure di prevenzione tale vizio è sostanzialmente escluso dalla specifica disciplina legislativa a favore del controllo per violazione di legge

  • d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 4 e 6

    Richiamati nel ricorso in connessione alla disciplina delle misure di prevenzione e degli elementi probatori della pericolosità sociale, ma la Corte segnala che le censure mosse non hanno colto una violazione di legge direttamente denunciabile in Cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro decreti della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: non è il canale per rimettere in discussione valutazioni di fatto o apprezzamenti probatori del giudice di merito
  • La Cassazione interviene per motivazione inesistente o meramente apparente: se il decreto d'appello omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo che avrebbe potuto determinare l'esito opposto
  • Per escludere la persistenza dell'affiliazione mafiosa occorrono elementi concreti di dissociazione (es. collaborazione con la giustizia, trasferimento dal territorio di operatività della cosca, disgregazione del gruppo) o fatti che dimostrino un effettivo cambiamento, e tali elementi devono essere valutati e motivati dal giudice di merito
  • La semplice valorizzazione di elementi quali lungo periodo detentivo, percorso rieducativo, lavoro onesto e assenza di segnalazioni di polizia possono legittimamente essere ritenuti dal giudice di merito indice di superamento del quadro indiziante, purché siano specificamente valutati e motivati
  • Chi impugna in Cassazione deve specificamente confrontarsi con gli argomenti e gli elementi che il giudice di merito ha effettivamente preso in considerazione; censure generiche o ricostruzioni di carattere generale sono insufficienti
  • Per chi teme il mantenimento di misure di prevenzione è utile documentare fattori concreti e aggiornati di dissociazione o di cessata pericolosità sociale, e il giudice d'appello deve esplicitamente valutare tali elementi nel decreto di revoca o di conferma

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