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Sentenza

Sentenza n. 695/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento della Determina Dirigenziale del Comune di Bari, Ripartizione Patrimonio, prot. n. -OMISSIS- – 19.2.2026, Registro Generale DD-OMISSIS-/2026, Registro per Direzione DD--OMISSIS-9/2026, data adozione 18.2.2026, notificata alla odierna ricorrente a mezzo posta in data 5.3.2026, con cui l’Amministrazione ha “decretato il diniego istanza in sanatoria L.R. 10/2014 dell’alloggio di proprietà di Arca Puglia Centrale, sito in Bari… nei confronti dell’istante…, Cod. UTE -OMISSIS-”; - dell’atto presupposto di avvio del procedimento di diniego del 7.8.2024 prot. -OMISSIS- a firma del Direttore di Ripartizione Patrimonio, consegnato a mani in pari data; - e di ogni ulteriore atto presupposto, successivo, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202600810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione in sanatoria di un alloggio ERP occupato senza titolo, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, occupante dal 2011 di un alloggio ERP, aveva presentato domanda di assegnazione in sanatoria ai sensi dell'art. 20 della l.r. Puglia n. 10/2014. Il Comune aveva negato la sanatoria dopo aver accertato che il coniuge convivente era stato condannato con sentenza irrevocabile per un reato ostativo previsto dall'art. 20, comma 3, lett. e), della legge regionale. La ricorrente ha dedotto: violazione del legittimo affidamento e degli artt. 1, 2 e 20 l. 241/1990, sostenendo che il silenzio protratto per circa dieci anni avrebbe determinato il silenzio-assenso o comunque un affidamento tutelabile; violazione della l.r. Puglia n. 10/2014 per omessa considerazione del ritardo dell'amministrazione e delle condizioni di disagio socio-economico, invalidità permanente, presenza di due figli minori e detenzione del coniuge; violazione dell'art. 20, comma 3, lett. e), della legge regionale, per mancato bilanciamento tra bisogno abitativo e legalità dell'occupazione; travisamento della norma, difetto di tempestività, carenza di motivazione e violazione del principio di legalità e tipicità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego, poiché la condanna irrevocabile del coniuge convivente integrava una condizione ostativa espressamente prevista dall'art. 20, comma 3, lett. e), della l.r. Puglia n. 10/2014. Il requisito doveva sussistere sia al momento della domanda sia al momento dell'assegnazione e permanere durante il rapporto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge. Il Collegio ha escluso l'applicabilità del silenzio-assenso alle domande di assegnazione in sanatoria di alloggi ERP. Ha inoltre escluso un legittimo affidamento: il mero decorso del tempo e il ritardo dell'amministrazione non sono sufficienti, in assenza di un atto attributivo del vantaggio e della buona fede del destinatario; l'occupante era consapevole della mancanza di titolo, poiché la domanda stessa presupponeva l'occupazione abusiva. Le condizioni di bisogno abitativo, la presenza di figli minori e l'invalidità non possono legittimare l'occupazione senza titolo né superare il requisito ostativo; tali esigenze possono essere affrontate mediante i bandi ordinari o gli strumenti di assegnazione in deroga previsti dall'ordinamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 l. 241/1990

    Nel testo è richiamato il silenzio dell'amministrazione competente quale provvedimento di accoglimento della domanda.

    Il giudice ha escluso l'applicabilità del silenzio-assenso alle istanze di assegnazione in sanatoria di alloggi ERP.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al buon andamento e al legittimo affidamento; la censura non è stata accolta.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e ai tempi del procedimento; il ritardo non ha comportato l'illegittimità del diniego.

  • art. 20, comma 3, lett. e), l.r. Puglia n. 10/2014

    Per poter ottenere l’assegnazione dell’alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve (...) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.

    La condanna irrevocabile del coniuge convivente per un reato ostativo impedisce l'assegnazione in sanatoria dell'alloggio ERP.

  • art. 3, comma 3, l.r. Puglia n. 10/2014

    I requisiti devono essere posseduti (...) al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

    I requisiti per l'assegnazione devono sussistere al momento della domanda e dell'assegnazione e permanere durante il rapporto.

  • art. 20 l.r. Puglia n. 10/2014

    Costituisce la disciplina regionale dell'assegnazione in sanatoria degli alloggi ERP occupati senza titolo.

  • Deliberazione Giunta regionale Puglia n. 990 del 19.5.2015

    Richiamata dalla ricorrente per individuare situazioni di particolare disagio socio-economico; non consente di superare il requisito ostativo né di legittimare l'occupazione abusiva.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nelle domande di assegnazione in sanatoria di alloggi ERP occupati senza titolo non si applica il silenzio-assenso previsto dall'art. 20 l. 241/1990.
  • Quando la normativa regionale subordina l'assegnazione in sanatoria all'assenza, nel nucleo familiare, di condanne penali ostative, una condanna irrevocabile del coniuge convivente impedisce il rilascio della sanatoria, senza che l'amministrazione possa superare tale preclusione mediante una valutazione discrezionale del bisogno abitativo.
  • I requisiti per l'assegnazione di un alloggio ERP devono essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione e devono permanere durante il rapporto; il loro accertamento può quindi riguardare circostanze sopravvenute rispetto alla domanda.
  • Il mero ritardo dell'amministrazione nella definizione della domanda non determina un legittimo affidamento all'assegnazione in sanatoria quando manca un atto attributivo del vantaggio e il richiedente è consapevole di occupare l'immobile senza titolo.
  • La situazione di disagio socio-economico, la presenza di figli minori o l'invalidità del richiedente non legittimano un'occupazione abusiva di un alloggio ERP né consentono di eludere i requisiti ostativi per la sanatoria; tali esigenze devono essere soddisfatte mediante gli strumenti ordinari o derogatori di assegnazione previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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