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Sentenza

Sentenza n. 813/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 89 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2742/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4162/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 , quale contributo per la formazione del docente; alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 378,30.. quanto al ricorso n. 128 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2790/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1429/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente; alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 253,17.

Giustizia amministrativa202600128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale inottemperanza a sentenze del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, relative all'accredito della Carta elettronica del docente e al pagamento della Retribuzione Professionale Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati riuniti due ricorsi per ottemperanza, proposti da docenti nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, aventi a oggetto l'esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro. I titoli giudiziali avevano imposto al Ministero, per ciascuna ricorrente, l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente quale contributo per la formazione e il pagamento di una somma a titolo di Retribuzione Professionale Docente, rispettivamente pari a euro 378,30 e euro 253,17. In vista della camera di consiglio è stato comunicato che l'amministrazione aveva adempiuto soltanto mediante l'accredito degli importi sulla Carta elettronica, senza corrispondere la Retribuzione Professionale Docente. La domanda di ottemperanza è stata quindi mantenuta per la parte relativa al pagamento delle somme retributive.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, rilevando l'identità delle questioni e dell'esito, precisando che la riunione aveva finalità esclusivamente organizzative e non alterava l'autonomia delle singole decisioni. Quanto agli accrediti sulla Carta elettronica del docente, già eseguiti dall'amministrazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle somme dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docente, ha accertato la persistente mancata esecuzione dei giudicati e ha ordinato al Ministero di pagare gli importi liquidati nei titoli giudiziali entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione delle sentenze entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione ai potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere, limitatamente alla parte della domanda ormai soddisfatta dall'amministrazione; nel caso concreto, tale effetto ha riguardato l'accredito degli importi sulla Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue solo una parte delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata esclusivamente per la parte effettivamente soddisfatta, mentre il giudice deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni ancora ineseguite.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento dell'amministrazione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine, indicando anche la facoltà di delega e gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • La riunione di ricorsi aventi identiche questioni e identico esito può essere disposta per esigenze di snellezza e sollecita definizione, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni né sulla distinta liquidazione delle spese.
  • L'esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché l'inadempimento ha reso necessaria l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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