Sentenza n. 7983/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del decreto Direttore generale n. 7967 del 14 dicembre 2022 del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019 dell'ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019 dell'ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019 dell'ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019 dell'ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019 dell'ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019 dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; - Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019 dell'IRCCS G. Gaslini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di individuazione degli importi dovuti per il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
La controversia
L'impresa aveva impugnato il decreto regionale di individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano, nonché i presupposti atti statali e interistituzionali: il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti di spesa, la circolare ministeriale sulla ricognizione e riconciliazione del fatturato, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'intesa del 28 settembre 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida e gli atti delle aziende sanitarie regionali relativi alla certificazione del fatturato. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che il ricorso contestava l'attuazione regionale del ripiano previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito alla procedura introdotta dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando entro il termine la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nel provvedimento regionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, in quanto risultavano cumulativamente presenti il tempestivo pagamento da parte dell'impresa della quota ridotta del 25% e l'attestazione dell'ente regionale competente sull'avvenuto pagamento. Secondo il giudice, la cessazione della materia del contendere richiede il perfezionamento di questa fattispecie complessa, composta da adempimenti imputabili a soggetti diversi. L'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali importi. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere.
La norma introduce una definizione agevolata degli obblighi di ripiano: il pagamento tempestivo del 25% e l'attestazione regionale o provinciale dell'avvenuto versamento determinano la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni relative agli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, richiede cumulativamente il tempestivo versamento da parte dell'impresa fornitrice della quota ridotta prevista dalla legge e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente.
- Il versamento integrale della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi oggetto della definizione.
- Quando la legge collega la cessazione della materia del contendere a una fattispecie complessa perfezionata mediante adempimenti imputabili a soggetti diversi, il giudice può dichiararla solo dopo aver verificato la sussistenza di tutti gli elementi richiesti, compresa l'attestazione dell'amministrazione competente.
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