Sentenza del 31/10/2017 n. 4389 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Evoluzione normativa - Vincolo di solidarietà - Interpretazione sistematica - Utilizzatori - Soggettività passiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in leasing. In particolare, si doveva stabilire se, dopo la modifica introdotta dall'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 99/2009 sull'art. 5, comma 32, del decreto-legge n. 953/1982, il tributo fosse dovuto dall'utilizzatore del veicolo in locazione finanziaria oppure anche dalla società concedente, in quanto proprietaria. La questione centrale era se tra proprietario e utilizzatore sussistesse un vincolo di solidarietà.
La decisione
La norma è stata interpretata nel senso che l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è soggetto al pagamento della tassa automobilistica in alternativa al proprietario. Non è stato riconosciuto alcun vincolo di solidarietà tra la società concedente, proprietaria del veicolo, e l'utilizzatore, poiché tale solidarietà non è espressamente prevista dalla legge, è incompatibile con la formulazione normativa e contrasterebbe con la finalità legislativa di adeguare la disciplina tributaria alla realtà economica del leasing.
Norme richiamate
Legge n. 99/2009, art. 7, comma 2, lettera b)
Ha modificato l'art. 5, comma 32, del decreto-legge n. 953/1982.
La modifica è stata introdotta per chiarire che, nel leasing, l'obbligo tributario grava sull'utilizzatore in alternativa al proprietario, senza creare una responsabilità solidale tra i due soggetti.
Decreto-legge n. 953/1982, art. 5, comma 32
Riferimento alla soggezione al tributo degli "utilizzatori a titolo di locazione finanziaria" e dei "proprietari".
La disposizione individua proprietario e utilizzatore come soggetti alternativamente tenuti al pagamento della tassa automobilistica, non come coobbligati solidali.
Massime di principio
- Nel leasing automobilistico, quando la legge individua l'utilizzatore come soggetto tenuto al pagamento della tassa in alternativa al proprietario, non si presume automaticamente la solidarietà tra le parti.
- La responsabilità solidale in materia tributaria deve risultare da una previsione normativa chiara ed espressa; non può essere desunta soltanto dalla contemporanea presenza del proprietario e dell'utilizzatore.
- Le modifiche normative volte a chiarire il soggetto passivo devono essere interpretate anche alla luce della funzione economica del contratto: nel leasing, l'utilizzatore è normalmente il soggetto che dispone e utilizza il veicolo.
- In caso di contestazione, occorre verificare la normativa applicabile nel periodo d'imposta interessato, poiché l'individuazione del soggetto passivo può dipendere dall'evoluzione legislativa.
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