Cassazione Civile, Ordinanza n. 06147/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto di servizi: la società appaltatrice aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo per corrispettivi asseritamente dovuti dalla committente. Quest'ultima propose opposizione chiedendo la revoca del decreto, l'accertamento dell'insussistenza o inesigibilità del credito, la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto per clausola risolutiva espressa per plurimi inadempimenti dell'appaltatrice, il risarcimento dei danni e la compensazione con propri controcrediti, anche correlati a pagamenti eseguiti a fronte di crediti poi ceduti a terzi. Nel corso del giudizio sopravvenne il fallimento dell'appaltatrice, con intervento della curatela. La Corte d'appello confermò la decisione di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ma accertato un residuo credito della curatela e dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali della committente. Il ricorso per cassazione della curatela denunciava: 1) violazione della disciplina concorsuale per avere il giudice ordinario esaminato e accolto eccezioni/domande riconvenzionali della committente relative a controcrediti che, secondo la curatela, dovevano essere trattati solo nel passivo fallimentare, con necessità di separazione o sospensione del giudizio; 2) violazione delle norme sul giudicato endofallimentare e sull'art. 337 c.p.c. per la pendenza di domande di insinuazione al passivo e per una precedente sentenza di appello sulle cessioni di credito; 3) violazione degli effetti del giudicato e delle decisioni sul passivo per avere ridotto il credito monitorio in base alle cessioni a banche già non ammesse al passivo; 4) violazione della disciplina sulla risoluzione del contratto in ambito fallimentare, sostenendo che la clausola risolutiva espressa non potesse essere fatta valere nemmeno in eccezione dopo il fallimento; 5) omessa/confusa motivazione; 6) violazione dell'art. 1667 c.c. in tema di vizi dell'opera e onere della tempestiva denuncia; 7) divieto di valutare dichiarazioni attoree, con censure di merito mascherate; 8) violazione del principio di non contestazione quanto ad alcune fatture asseritamente non specificamente contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto della Corte territoriale secondo cui, nel giudizio promosso dal curatore per il pagamento di crediti del fallito, il convenuto può opporre in via riconvenzionale l'esistenza di controcrediti al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa monitoria, senza che ciò richieda necessariamente la trattazione endofallimentare; il rito speciale concorsuale opera invece quando si chieda una pronuncia autonoma di condanna o accertamento in proprio favore. Ha inoltre escluso la necessità di sospensione per la pendenza dell'insinuazione al passivo, chiarendo che il giudicato endofallimentare produce effetti soltanto ai fini del concorso e non impedisce al giudice ordinario di valutare eccezioni del convenuto nel giudizio promosso dal curatore. Quanto alla clausola risolutiva espressa, la Corte ha affermato che l'eccezione diretta a far accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, già verificatasi fuori dal processo, è ammissibile perché non mira a ottenere effetti restitutori o risarcitori nei confronti della massa, ma solo a escludere il credito per il periodo successivo alla risoluzione. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili per corretta motivazione della sentenza impugnata, per il diverso riparto dell'onere probatorio nell'appalto, per genericità delle doglianze o perché diretti al merito. La curatela ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 l.fall.
il principio del concorso non impedisce al convenuto nel giudizio promosso dal curatore di opporre eccezioni dirette solo a paralizzare la pretesa, ferma la necessità del rito concorsuale per domande autonome di accertamento o condanna
art. 56 l.fall.
richiamato in tema di compensazione e controcredito nel giudizio ordinario promosso dal curatore
artt. 93 e segg. l.fall.
disciplinano l'accertamento del passivo e si applicano alle domande autonome del creditore verso la massa
art. 72, quinto comma, l.fall.
non impedisce l'eccezione che miri solo a far accertare la risoluzione già verificatasi fuori dal processo, se non produce effetti restitutori o risarcitori verso la massa
art. 1456 c.c.
la clausola risolutiva espressa può essere fatta valere anche in via di eccezione, con accertamento dichiarativo della risoluzione già avvenuta
art. 2909 c.c.
il giudicato ordinario fa stato tra le parti, ma non si estende automaticamente agli effetti endofallimentari
art. 96, sesto comma, l.fall.
il decreto di esecutività dello stato passivo e le decisioni ex art. 99 producono effetti soltanto ai fini del concorso
art. 337, secondo comma, c.p.c.
non ricorrono i presupposti della sospensione quando non vi sia rischio di contrasto tra giudicati aventi la stessa efficacia sostanziale
art. 295 c.p.c.
non sussistono i presupposti per la sospensione necessaria nel caso di giudizio ordinario e verifica del passivo paralleli
art. 183, sesto comma, c.p.c.
richiamato solo per escludere che fosse in discussione la possibilità di mutare domande in eccezioni nel corso del giudizio
art. 1667 c.c.
nell'appalto, la disciplina sui vizi e sulla denuncia tempestiva non esonera l'appaltatore che chieda il corrispettivo dall'onere di provare l'esatto adempimento quando sia eccepito l'inadempimento
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
non è configurabile nullità per motivazione apparente quando la ratio decidendi sia comunque intelligibile
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale
art. 115 c.p.c.
censura inammissibile perché non specificamente veicolata come questione di appello e perché diretta al merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione o in via riconvenzionale un proprio controcredito solo per paralizzare la domanda attrice; se invece pretende un accertamento o una condanna in proprio favore, opera il rito di verifica del passivo.
- Il giudicato formatosi nel procedimento di ammissione al passivo ha efficacia limitata al concorso e non fa stato fuori dalla procedura fallimentare, sicché non impedisce al giudice ordinario di esaminare eccezioni del convenuto nel giudizio instaurato dal curatore.
- La sospensione del giudizio ordinario non è necessaria quando il possibile esito della verifica del passivo non è idoneo a produrre un giudicato con la medesima efficacia sostanziale nel processo ordinario, mancando quindi un reale rischio di contrasto tra giudicati.
- La clausola risolutiva espressa può essere fatta valere anche in via di eccezione: in tal caso il giudice si limita ad accertare una risoluzione già verificatasi di diritto e non pronuncia una nuova risoluzione costitutiva.
- Nel contratto di appalto, la disciplina speciale sui vizi dell'opera e sulla denuncia tempestiva non esclude che, se il committente eccepisce l'inadempimento, l'appaltatore che chiede il pagamento debba provare l'esatto adempimento e la conformità dell'opera al contratto e alle regole dell'arte.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il percorso logico della decisione; non è sufficiente, invece, una mera insufficienza espositiva se la ratio decidendi è intelligibile.
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