Ordinanza n. 163/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento, integrata da motivi aggiunti. Nel corso del giudizio hanno formulato un’istanza istruttoria, non ulteriormente specificata nel testo. Il TAR aveva già disposto, con decreto, che il Comune depositasse gli atti previsti dall’art. 46, comma 2, c.p.a.; l’istanza chiedeva evidentemente un ulteriore intervento istruttorio a fronte dell’inadempimento, anche parziale, dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza istruttoria, ritenendo di avere già provveduto con il precedente decreto all’acquisizione degli atti rilevanti. Ha escluso che il giudice amministrativo debba reiterare indefinitamente le richieste istruttorie in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione. Il metodo acquisitivo è stato qualificato come temperamento del principio dispositivo e non come esonero delle parti dall’onere di provare i fatti posti a fondamento delle rispettive domande, compresa la domanda di rigetto del ricorso. Il giudice ha inoltre rilevato che il rinvio della causa è ammesso solo in casi eccezionali e che l’omessa considerazione o l’inottemperanza a un puntuale provvedimento istruttorio non giustifica la reiterazione dell’attività istruttoria. Le parti che non producano gli elementi di prova nella loro disponibilità sopportano le conseguenze processuali della mancata produzione. L’ordinanza è stata comunicata alla Segreteria.
Norme richiamate
art. 65, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare all’amministrazione il deposito degli atti e dei documenti necessari ai fini dell’istruttoria; nel caso concreto tale potere era già stato esercitato.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Individua gli atti e i documenti che l’amministrazione deve depositare nel giudizio; il TAR ne aveva disposto il deposito.
art. 64, commi 1 e 2, c.p.a.
Conferma il principio dispositivo e l’onere delle parti di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità; il metodo acquisitivo opera soltanto come temperamento di tale principio.
art. 63, comma 1, c.p.a.
fermo restando l’onere della prova a loro carico
Il potere istruttorio officioso del giudice non elimina l’onere probatorio gravante sulle parti.
Massime di principio
- Il metodo acquisitivo del processo amministrativo costituisce un temperamento del principio dispositivo e non esonera le parti dall’onere di provare i fatti posti a fondamento delle domande, mediante la produzione degli elementi di prova nella loro disponibilità.
- Il giudice amministrativo non è tenuto a reiterare indefinitamente un ordine istruttorio già impartito qualora l’amministrazione non vi adempia, anche solo parzialmente.
- La parte che non produce gli elementi probatori nella propria disponibilità sopporta le conseguenze processuali della mancata produzione; tale regola vale anche per l’amministrazione che chieda il rigetto del ricorso.
- Il rinvio della causa è ammesso soltanto in casi eccezionali e non è giustificato dalla mera mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di un puntuale provvedimento istruttorio.
Come è indicizzato
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