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Sentenza

Sentenza n. 7616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. II, 3 novembre 2025 n. 3521, che ha pronunciato sui ricorsi riuniti nn. 1343/2024, 2000/2025 e 2746/2025 R.G. quest’ultimo integrato da motivi aggiunti, proposti per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti, relativi al progetto di un polo impiantistico per la lavorazione ed il recupero di rifiuti tessili e di rifiuti da prodotti assorbenti per l’igiene della persona, da realizzarsi in Comune di Capannori, località Salanetti, via dei Pistoi, a cura del gruppo Retiambiente S.p.a. (pratica SUAP- sportello unico attività produttive n.1891772024): (ricorso n.1343/2024 R.G.) del decreto 5 marzo 2024 n.4566, conosciuto in data imprecisata, con cui la Regione Toscana, Direzione tutela dell’ambiente ed energia, settore VIA- valutazione di impatto ambientale ha rilasciato verifica di assoggettabilità con esito positivo al progetto in questione; (ricorso n.2000/2025 R.G.) della deliberazione 26 novembre 2024 n.143, pubblicata all’albo pretorio dal 28 novembre 2024, con cui la Giunta comunale di Capannori ha aggiornato la delimitazione del centro urbano; (ricorso principale e motivi aggiunti n.2746/2025 R.G.) a) del decreto 11 agosto 2025 n.17695, conosciuto in data imprecisata, con cui la Regione Toscana, Direzione tutela dell’ambiente ed energia, settore autorizzazioni rifiuti ha rilasciato l’autorizzazione unica per gestire l’impianto in questione; b) del provvedimento 2 settembre 2025 n.192 del SUAP del Comune di Capannori; e in ogni caso di ogni altro atto ovvero provvedimento antecedente, connesso ovvero conseguenziale; In particolare, la sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso n.1343/2024 R.G., dichiarato improcedibile il ricorso n.2000/2025 R.G. e respinto il ricorso n.2746/2025 R.G.;

Giustizia amministrativa202602610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. II, 3 novembre 2025, n. 3521, che ha respinto il ricorso contro l'autorizzazione unica regionale ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti tessili e di prodotti assorbenti per l'igiene personale a Capannori, dichiarato inammissibile il ricorso contro l'esclusione dalla VIA e improcedibile quello contro l'aggiornamento della delimitazione del centro abitato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Porcari ha appellato la sentenza del TAR Toscana limitatamente al rigetto del ricorso contro l'autorizzazione unica regionale dell'11 agosto 2025 e il provvedimento conclusivo SUAP del 2 settembre 2025, riproponendo il secondo e il terzo motivo del ricorso di primo grado e i motivi aggiunti. Ha dedotto violazione degli artt. 208, 177, comma 4, 178 e 184-ter d.lgs. 152/2006, dell'Allegato VIII alla parte II del medesimo decreto e dell'art. 10 l.r. Toscana 41/2018, nonché eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità, carenza istruttoria e difetto di motivazione. In primo luogo, ha sostenuto che la capacità giornaliera dell'impianto fosse pari a 200 t/g e non a 50,3 t/g, e che, per il calcolo della soglia AIA di 75 Mg/g, dovessero sommarsi le attività R3 e R13, essendo la messa in riserva comprensiva di attività preparatorie di recupero. Il superamento della soglia avrebbe comportato l'assoggettamento ad AIA e, secondo il Comune, l'incompatibilità della localizzazione in area a rischio idraulico R2 ai sensi della normativa regionale. Ha inoltre sostenuto che l'impianto svolgesse pretrattamento di rifiuti destinati allo smaltimento o all'incenerimento, ricadendo così in un'ulteriore categoria dell'Allegato VIII. In secondo luogo, ha contestato la dimostrazione dell'esistenza di un mercato e di una destinazione effettiva per i materiali in uscita, in particolare per i tessili; lettere di intenti e protocolli d'intesa sarebbero stati non vincolanti e subordinati a verifiche, e la qualità dei prodotti PAP sarebbe stata dubbia. Ha censurato le prescrizioni che prevedevano la gestione come rifiuti delle frazioni non conformi o prive di domanda e la disciplina dei materiali invenduti dopo la permanenza in impianto, lamentando anche l'assenza di motivazione sul diverso termine di permanenza previsto per i tessili pressati. Ha infine sostenuto che la Regione si fosse discostata senza adeguata motivazione dai rilievi istruttori di ARPAT.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata nella parte impugnata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che per l'assoggettamento ad AIA non sia sufficiente il superamento della soglia quantitativa: occorre anche che l'impianto svolga una delle specifiche attività elencate al punto 5.3 dell'Allegato VIII. Nel progetto autorizzato non risultano trattamento biologico, pretrattamento di rifiuti destinati a incenerimento o coincenerimento, trattamento di scorie e ceneri o frantumazione di metalli; il processo è orientato al recupero di materia. La messa in riserva R13 è autorizzata come stoccaggio preliminare, funzionale al successivo recupero R3 nello stesso impianto, e non costituisce un'autonoma attività di trattamento. Di conseguenza, le quantità in R13 non si sommano per determinare la capacità giornaliera rilevante ai fini della soglia AIA, riferita alla capacità effettiva di trattamento o produzione. Quanto all'end of waste, per i PAP l'esistenza di un mercato è già stata valutata dal D.M. 15 maggio 2019, n. 62; per i tessili, in assenza di criteri specifici, l'autorizzazione ha recepito i criteri del D.M. 5 febbraio 1998 ed è stata rilasciata previo parere favorevole di ARPAT, con prescrizioni per tracciabilità, controlli, conformità, rendicontazione e gestione come rifiuti delle frazioni non conformi o prive di domanda. L'art. 184-ter non impone la stipula di contratti vincolanti già in sede autorizzativa: le manifestazioni d'interesse e i successivi approfondimenti tecnici non escludevano concrete prospettive di impiego commerciale. Le censure sulle prescrizioni e sui diversi tempi di permanenza sono state respinte: la Regione aveva illustrato la ragione tecnica del termine differenziato per le balle tessili pressate, che occupano meno spazio e sono gestite in modo più ordinato; il Comune non aveva adeguatamente contestato tale spiegazione. Spese del grado compensate integralmente per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 13, d.lgs. 152/2006

    L'art. 6, comma 13, del d.lgs. 152/2006 dispone che: “L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma”.

    L'AIA è richiesta per le installazioni che svolgono una delle attività dell'Allegato VIII e per le relative modifiche sostanziali; il caso va quindi verificato in base alle categorie e soglie specificamente indicate nell'Allegato.

  • Allegato VIII, Parte II, punto 5.3, d.lgs. 152/2006

    In primo luogo, ai fini dell’assoggettamento ad AIA, è necessario che ricorrano congiuntamente sia il superamento della soglia di capacità di trattamento di 75 Mg al giorno, sia lo svolgimento di almeno una delle attività specificamente elencate.

    Per la categoria di recupero di rifiuti non pericolosi del punto 5.3, lett. b), l'assoggettamento ad AIA richiede cumulativamente il superamento della soglia quantitativa e lo svolgimento di almeno una delle attività tassativamente elencate.

  • art. 183, lett. aa), d.lgs. 152/2006

    È irrilevante che, ai sensi delle definizioni contenute nell’art. 183, lett. aa) del Codice e dell’Allegato C alla parte Quarta, la “messa in riserva” sia qualificata come “attività di recupero”, poiché, ai fini di cui trattasi, i rifiuti debbono comunque essere oggetto di uno dei trattamenti indicati nell’Allegato VIII alla Parte II.

    La qualificazione normativa della messa in riserva R13 come attività di recupero non la trasforma, ai fini dell'Allegato VIII, in un'autonoma attività di trattamento rilevante per l'AIA, se consiste nel mero stoccaggio propedeutico al recupero.

  • Allegato C, Parte IV, d.lgs. 152/2006

    Secondo quest’ultimo Allegato, tra le operazioni di recupero, oltre all’ attività R3, figura anche l’attività R13 definita come “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.

    R13 è la messa in riserva dei rifiuti in attesa di sottoporli alle operazioni di recupero da R1 a R12; nel caso deciso era funzionale al successivo R3 e non costituiva trattamento autonomo.

  • art. 184-ter, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 152/2006

    Pertanto, come osservato dal T.a.r., la norma non richiede affatto “la stipula di contratti vincolanti in sede autorizzativa, ma presuppone l’esistenza di un mercato”.

    La condizione dell'esistenza di un mercato o di una domanda per il materiale end of waste non comporta l'obbligo di stipulare contratti vincolanti già durante il procedimento autorizzativo; per le tipologie prive di criteri specifici, le condizioni sono definite caso per caso nell'autorizzazione, previo parere obbligatorio e vincolante dell'autorità ambientale competente.

  • D.M. 15 maggio 2019, n. 62

    L’esistenza di una domanda, per quanto riguarda i PAP, è quindi già stata positivamente valutata attraverso l’adozione del citato decreto in conformità alla normativa primaria.

    Per i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona, la valutazione regolamentare dei criteri end of waste ha già riconosciuto l'esistenza di un mercato, subordinando la cessazione della qualifica di rifiuto al rispetto dei requisiti e degli usi previsti dal decreto.

  • D.M. 5 febbraio 1998, Allegato 1, sub-allegato 1, punti 8.4 e 8.9

    Nel caso in esame, l’esistenza delle condizioni dell’end of waste è assicurata - come prescritto dall’Allegato tecnico all’AUA - mediante il rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite ai punti 8.4 (rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali) e 8.9 (indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo) dell’Allegato 1, sub-allegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998, nonché attraverso le prescrizioni dell’autorizzazione finalizzate a garantire la tracciabilità, la commerciabilità e la conformità dei prodotti recuperati alle suddette condizioni.

    In assenza di criteri specifici per i rifiuti tessili, il rispetto dei criteri applicabili del D.M. 5 febbraio 1998, integrato dalle prescrizioni autorizzative e dal parere favorevole di ARPAT, può assicurare le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'assoggettamento ad AIA di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi del punto 5.3, lett. b), dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006, devono ricorrere congiuntamente il superamento della soglia giornaliera prevista e lo svolgimento di almeno una delle specifiche attività di trattamento elencate dalla disposizione.
  • La messa in riserva R13, quando è autorizzata come mero stoccaggio preliminare dei rifiuti destinati al successivo recupero R3 nello stesso impianto, non costituisce un'autonoma attività di trattamento e la relativa quantità non si somma alla capacità effettiva di trattamento ai fini del calcolo della soglia AIA.
  • La condizione dell'esistenza di un mercato o di una domanda per i materiali end of waste non richiede che siano già stipulati contratti vincolanti al momento del rilascio dell'autorizzazione; può essere accertata sulla base dei criteri normativi applicabili e delle risultanze istruttorie, purché siano imposte prescrizioni idonee a garantire conformità, tracciabilità e destinazione dei materiali.
  • In mancanza di criteri specifici nazionali per una tipologia di rifiuto, l'autorizzazione caso per caso può disciplinare la cessazione della qualifica di rifiuto sulla base di criteri dettagliati e del parere obbligatorio e vincolante dell'agenzia ambientale competente; per i rifiuti tessili, nel caso deciso, erano applicabili i criteri del D.M. 5 febbraio 1998, integrati dalle prescrizioni autorizzative.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliAppello
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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