Sentenza n. 2326/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, motivato dal controllo del richiedente, nel 2010, in compagnia di un soggetto condannato per associazione mafiosa e abusi edilizi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha lamentato che la Questura non avrebbe considerato la richiesta di chiarimenti da lui presentata nel procedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa, e che il provvedimento fosse affetto da difetto di motivazione per la sua formulazione eccessivamente generica. Nel procedimento la Questura aveva comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’intenzione di negare il titolo sulla base del fatto che il richiedente era stato controllato, il 4 luglio 2010, a bordo di un’autovettura in compagnia di un soggetto condannato per associazione mafiosa e abusi edilizi. Il ricorrente aveva chiesto di conoscere l’identità del soggetto, nonché le circostanze del controllo, ma l’amministrazione aveva opposto un diniego di accesso, non impugnato. Dopo il diniego definitivo, il ricorrente aveva chiesto l’annullamento in autotutela.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per difetto di motivazione. Il giudice ha riconosciuto che, in materia di porto d’armi, non esiste un diritto assoluto al rilascio o al rinnovo del titolo e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare una prognosi sull’affidabilità del richiedente e sul possibile uso abusivo delle armi. Tale discrezionalità è tuttavia soggetta al controllo giurisdizionale per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti e deve essere esercitata sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione puntuale. Nel caso concreto il diniego si fondava esclusivamente sul riferimento a un controllo avvenuto nel 2010 in compagnia di un soggetto controindicato, senza precisare adeguatamente le circostanze dell’episodio e senza spiegare perché tale fatto fosse indice dell’inaffidabilità personale del richiedente e del rischio di abuso delle armi. Le ulteriori precisazioni fornite dall’amministrazione soltanto nella memoria difensiva, riguardanti i rapporti tra i due soggetti, l’identità e la caratura criminale del terzo e la natura dei contatti, costituiscono motivazione postuma inammissibile. È stata invece respinta la censura relativa al diniego di accesso alle informazioni, poiché tale questione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante il rito previsto per l’accesso, anche ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., non attivato nel giudizio. Il provvedimento è stato annullato, lasciando salva la possibilità per l’amministrazione di rieditare il potere e adottare un nuovo diniego, purché fondato su una motivazione congrua relativa a ragioni concrete e attuali, eventualmente concernenti il rapporto con soggetti controindicati. La Questura è stata condannata al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 699 c.p.
Il rilascio dei titoli in materia di armi costituisce un’eccezione al generale divieto penale, sicché non sussiste un diritto assoluto al rilascio del titolo.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
La disciplina conferma il carattere eccezionale del porto di armi rispetto al generale divieto e giustifica l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi precede il provvedimento finale, ma non esonera l’amministrazione dall’obbligo di adottare un diniego finale adeguatamente motivato.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Le contestazioni relative al diniego di accesso devono essere fatte valere mediante il rito speciale in materia di accesso; non possono essere utilizzate, senza tale rito, come autonomo vizio del provvedimento sostanziale impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto nella pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo dei titoli di polizia in materia di armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma è subordinato a una valutazione prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente e sul possibile uso corretto delle armi.
- Anche quando l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del richiedente un titolo di porto d’armi, il diniego deve essere preceduto da un’istruttoria adeguata e deve indicare in modo concreto le ragioni per cui gli elementi acquisiti fanno ritenere attuale il rischio di abuso delle armi.
- Un singolo episodio risalente nel tempo e non adeguatamente circostanziato non è sufficiente, da solo, a fondare il giudizio di inaffidabilità del richiedente, se il provvedimento non chiarisce la sua incidenza sulla personalità dell’interessato e sul rischio di abuso delle armi.
- L’amministrazione non può integrare in sede processuale la motivazione carente del provvedimento impugnato mediante precisazioni contenute nella memoria difensiva; gli elementi decisivi devono risultare dall’atto, che deve esplicitare il nesso tra i fatti accertati e il giudizio di inaffidabilità.
- Le contestazioni relative al diniego di accesso agli atti devono essere proposte mediante lo speciale rito previsto dall’art. 116 c.p.a. e non possono essere fatte valere, senza attivare tale rito, come vizi del distinto provvedimento sostanziale impugnato.
- L’annullamento di un diniego di titolo di polizia per difetto di motivazione non comporta il riconoscimento del diritto al rilascio del titolo, restando salva la riedizione del potere amministrativo anche con esito negativo, purché sorretta da una motivazione congrua su ragioni concrete e attuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1690/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1691/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1692/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1693/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1694/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1695/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →