Cassazione Penale, Sentenza n. 12514/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della sopravvenuta rinuncia depositata dal difensore, senza entrare nel merito delle censure sostanziali (quali l'insussistenza del fatto o la violazione dell'art. 133). In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Gennari era stato condannato dal Giudice di Pace di Verona il 26/06/2019 alla pena di euro 250,00 di multa per il delitto di minaccia. Ha impugnato la sentenza chiedendo assoluzione per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato e contestando l'entità della pena (violazione dell'art. 133 cod. pen.). L'appello è stato convertito in ricorso per cassazione. Successivamente il difensore ha depositato, il 15/12/2022, atto di rinuncia all'impugnazione con procura speciale.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
L'impugnazione lamentava violazioni relative alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.; tuttavia la norma non è stata esaminata nel merito dalla Corte, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia.
Sezioni Unite, sentenza n. 12602 del 17 dicembre 2015 (Ricci)
«la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione»
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso, se validamente manifestata, estingue il rapporto processuale e determina il passaggio in giudicato della sentenza; perciò il ricorso va dichiarato inammissibile e non si procede alla valutazione delle questioni di merito.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione validamente depositata determina l'immediata estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della sentenza: dopo la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non si rievocano le questioni di merito.
- Se l'interesse del ricorrente è ottenere una decisione sul merito (es. assoluzione o rideterminazione della pena), non deve essere proposta o mantenuta una rinuncia: la rinuncia impedisce ogni esame sostanziale da parte della Corte di Cassazione.
- La rinuncia deve risultare da atto formale (qui deposito dell'atto e procura speciale): è opportuno che venga redatta e depositata correttamente per essere efficacie.
- La dichiarazione di inammissibilità conseguente alla rinuncia comporta tipicamente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende), salvo valutazione equitativa del giudice.
- Se si contesta la quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., questa questione rimane inesaminata se si verifica una rinuncia; per tutelare tale censura è necessario portare avanti l'impugnazione fino alla decisione di merito.
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