Sentenza n. 595/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza civile di condanna al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esatta ottemperanza della sentenza di condanna n. 1443/2025 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato, chiedendo il pagamento di complessivi euro 534.876,92, comprensivi del risarcimento, degli interessi legali, delle spese legali e delle spese vive, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione. Il titolo era stato notificato al Ministero della Salute il 23 luglio 2025 e il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva pagato quanto dovuto e che non sussisteva più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente intervenuta prima della trattenuta della causa in decisione. Il giudice ha affermato che, in applicazione del principio della domanda, il ricorrente può disporre dell'azione fino a tale momento e dichiarare la sopravvenuta insussistenza dell'interesse; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse né procedere d'ufficio. La pronuncia è stata qualificata come improcedibilità, e non come cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente si è limitato a dichiarare l'avvenuto pagamento senza produrre la prova dell'effettiva integrale soddisfazione del credito. Quanto alle spese, il TAR ha compensato il 50% e posto il restante 50%, pari a euro 400,00, a carico del Ministero, in ragione della soccombenza virtuale: l'amministrazione aveva adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso, nonostante la previa notificazione del titolo e il decorso del termine legale. La compensazione parziale è stata giustificata dall'adempimento spontaneo, sebbene tardivo, considerato comportamento conciliativo. Il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero, ritenuto parte soccombente, oltre spese generali, accessori di legge e distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
Il decorso del termine è stato indicato quale presupposto dell'inerzia amministrativa e della proponibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate nel giudizio.
art. 26 c.p.a.
Concorre, insieme all'art. 92 c.p.c., a consentire la valutazione giudiziale delle ragioni di compensazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione totale o parziale delle spese in presenza di ragioni apprezzabili, individuate nel tardivo adempimento spontaneo dell'amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non può essere compensato né rimesso alla discrezionalità del giudice quanto all'an e all'ammontare.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la prova dell'effettiva soddisfazione della pretesa azionata; se la parte si limita a dichiarare il venir meno dell'interesse senza documentare l'integrale adempimento, la pronuncia corretta è di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio di ottemperanza divenuto improcedibile per adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la condotta processuale e sostanziale delle parti.
- L'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, può costituire una ragione per compensare parzialmente le spese di lite, quale comportamento conciliativo diretto alla definizione del contenzioso.
- Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche quando le spese processuali siano compensate in tutto o in parte; la relativa obbligazione non è soggetta alla compensazione giudiziale.
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