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Sentenza

Sentenza n. 111/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento della sentenza n. 296/2025, emessa e pubblicata il 13/03/2025 dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale di una sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 296/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente pagato le somme dovute in esecuzione della sentenza, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha integralmente adempiuto all'obbligazione pecuniaria risultante dalla sentenza del giudice ordinario. Il Collegio ha comunque posto le spese del giudizio a carico del Ministero, rilevando che il pagamento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 112 c.p.a.

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato; il riferimento è implicito nella domanda di ottemperanza, pur non essendo espressamente citato nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio quando l'adempimento sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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