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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14647/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha rigettato la loro istanza di revoca, annullamento o sospensione dell'ordine demolitorio relativo a porzioni di fabbricato già oggetto di sentenza irrevocabile. Hanno sostenuto che: a) è pendente una procedura di condono/sanatoria ancora non definita dal Comune, perciò l'esecuzione dovrebbe essere sospesa; b) sono intervenuti "fatti nuovi" (costruzione accanto e un piano sovrastante) che rendono l'abbattimento pregiudizievole e tecnicamente dannoso, con rischio di crollo di parti non oggetto di procedimento penale; c) vi sarebbe una pronuncia del TAR Campania che ha annullato provvedimenti comunali precedenti; d) andava valutata la separazione dei poteri e la necessità di attendere l'esito della pratica amministrativa; e) l'ordine demolitorio sarebbe prescritto ex art. 173 c.p. essendo stata emessa l'ingiunzione a demolire oltre cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che ha rigettato la richiesta di revoca/sospensione perché non risulta l'esistenza di alcun provvedimento amministrativo di sanatoria concretamente adottato né elementi che rendano plausibile e prossima l'adozione di un provvedimento compatibile con la conservazione delle opere (anche in considerazione del vincolo paesaggistico sull'area). La Cassazione ha ribadito l'orientamento secondo cui l'ordine di demolizione può essere revocato o sospeso solo se esistono atti amministrativi incompatibili o vi è ragionevole prevedibilità di provvedimenti tali in un brevissimo arco temporale; la mera presentazione di una domanda di condono non è sufficiente. Ha inoltre escluso la rilevanza dell'annullamento di provvedimenti comunali da parte del TAR quale vincolo cogente sulla sede penale, ha affermato che l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione deve essere provata e non vale se dovuta a cause imputabili al condannato, e ha precisato che l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione prevista dall'art. 173 c.p. perché è una sanzione amministrativa ripristinatoria. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31

    L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 è riesaminabile in sede esecutiva e può essere revocato o sospeso solo in presenza di atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili con l'esecuzione o se è ragionevolmente prevedibile che tali atti saranno adottati in tempi molto brevi; la mera domanda di condono non è sufficiente.

  • art. 173 cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della prescrizione prevista dall'art. 173 c.p. all'ordine di demolizione, ritenendolo una sanzione amministrativa ripristinatoria priva di natura punitiva e quindi non soggetta a quella disciplina della prescrizione penale.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    I ricorsi sono stati trattati cartolarmente ai sensi dell'art. 611 c.p.p.; la Corte ha ritenuto i motivi generici e non sufficientemente specifici rispetto all'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di condono/sanatoria successiva al passaggio in giudicato di una sentenza che impone la demolizione non determina automaticamente la sospensione o revoca dell'ordine: occorre provare atti amministrativi incompatibili o la ragionevole e prossima adozione di provvedimenti favorevoli.
  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente l'esistenza di cause ostative al condono (es. vincoli paesaggistici) e i tempi probabili di definizione della procedura amministrativa; sospensioni sono ammissibili solo se è prevedibile un rapido esaurimento del procedimento.
  • Le sentenze dell'autorità amministrativa, pur essendo rilevabili, non vincolano automaticamente il giudice penale dell'esecuzione; vanno valutate nel loro contenuto e rilevanza rispetto all'ordine demolitorio.
  • La circostanza che l'esecuzione possa arrecare danno tecnico ad altre parti dell'edificio deve essere provata e non è rilevante se dipende da scelte o opere realizzate dal condannato in modo tale da rendere l'ostacolo a lui imputabile.
  • L'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non rientra nella disciplina della prescrizione penale ex art. 173 c.p.; pertanto non si estingue per prescrizione come le pene detentive o pecuniarie.

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