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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35098/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per sanzioni e interessi relativi al versamento, da parte di un intermediario creditizio, dell'acconto sulle ritenute sugli interessi attivi dei depositi e conti correnti bancari. La contribuente aveva effettuato, per l'anno d'imposta 2007, due versamenti di pari importo, calcolando l'acconto complessivo nei nove decimi delle ritenute complessivamente versate nel periodo d'imposta precedente e ripartendolo in due rate uguali. L'Amministrazione finanziaria sosteneva invece che, a seguito dell'art. 7, comma 12, d.l. n. 323 del 1996, per gli anni successivi al 1998 l'acconto dovesse essere pari al 100% delle ritenute dell'anno precedente, da suddividere in due rate uguali. La CTR aveva dato ragione alla contribuente; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle norme che regolano l'acconto e richiamando una propria prassi interpretativa, nonché lamentando l'illogicità della soluzione accolta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 7, comma 12, d.l. n. 323 del 1996 abbia inciso solo sulla percentuale di ripartizione dell'acconto tra le due scadenze annuali per gli anni 1996, 1997 e 1998, senza modificare l'importo complessivo dovuto, che resta pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate nel periodo d'imposta precedente secondo l'art. 35 d.l. n. 46 del 1976. Ha inoltre osservato che gli atti di prassi dell'Agenzia non vincolano né il contribuente né il giudice e che la censura sull'asserita illogicità della disciplina non era adeguatamente specificata e non aggrediva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 35 d.l. 18 marzo 1976, n. 46

    stabilisce che le aziende e gli istituti di credito versino un acconto pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente, da ripartire in due scadenze uguali salvo la diversa modulazione percentuale prevista da norme successive.

  • art. 7, comma 12, d.l. 26 giugno 1996, n. 323

    Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze

    ha elevato, per gli anni 1996-1998, la percentuale da versare per ciascuna scadenza, ma non ha modificato la base complessiva dell'acconto, che resta ancorata ai nove decimi delle ritenute dell'anno precedente.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come disposizione che individua le ritenute sugli interessi attivi dei depositi e conti correnti bancari su cui si calcola l'acconto.

  • artt. 9 e 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamati per la disciplina applicabile in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'acconto.

  • art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    citato nel testo normativo riportato nel ricorso quale disposizione sugli interessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di violazione di legge non può risolversi nel mero richiamo a circolari o risoluzioni amministrative: tali atti esprimono un indirizzo interno dell'amministrazione, non vincolano il contribuente, il giudice né la stessa amministrazione emanante, e non costituiscono fonte del diritto.
  • Quando una norma successiva interviene sulla misura delle rate di un acconto, occorre distinguere tra base di calcolo dell'acconto e criterio di ripartizione tra le scadenze: la modifica della percentuale di ciascuna rata non implica automaticamente la modifica dell'importo complessivo dovuto.
  • L'interpretazione di una disposizione tributaria deve essere ricostruita primariamente sul dato letterale e sistematico; la relazione tecnica o altri atti preparatori possono costituire solo un supporto confermativo, non sostitutivo del testo normativo.
  • Un motivo di ricorso fondato su asserita illogicità della disciplina deve indicare in modo specifico il profilo di illogicità dedotto e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi già respinta dal giudice di merito è insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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