Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8442/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa concessione delle misure cautelari ritenute più idonee, - del provvedimento n. 1501/7/20-59 di prot., del 5 dicembre 2025, adottato dal RUP, Gen. B. Rosario Drago, con il quale è stata disposta l'esclusione del predetto RTI di cui è mandataria la scrivente Sinergy Group S.r.l. (nel prosieguo, anche con riferimento al RTI, anche solo "Sinergy") dalla procedura aperta per la conclusione di quattro "accordi quadro" della durata di 48 mesi per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione/rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2026-2029, in relazione al Lotto n. 1, Fornitura di n. 340.000 camicie bianche con tasche al petto e controspalline e n. 40.000 camicie bianche con colletto "alla coreana" - C.I.G. B76BAC4F7A ; - della comunicazione prot. n. 1501/7/20-59-1 di prot. ricevuta dalla Sinergy Group in data 5.12.2025 con la quale è stato dato avviso della predetta esclusione; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente

Giustizia amministrativa202600709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta relativa al lotto 1 per la mancata presentazione dei rapporti di prova dei tessuti termoadesivi per interni, nonché la comunicazione dell'esclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in proprio e quale mandataria di un costituendo RTI, contestava l'esclusione dal lotto 1 di una procedura aperta per la conclusione di accordi quadro quadriennali aventi a oggetto la fornitura di camicie e altri materiali di vestiario per l'Arma dei Carabinieri. Con il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 3 e 10 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di chiarezza delle regole di gara, favor partecipationis e tassatività delle cause di esclusione, nonché dell'art. 97 Cost., sostenendo che la lex specialis non imponesse in modo espresso e univoco la presentazione dei rapporti di prova relativi ai tessuti termoadesivi né prevedesse l'esclusione per la loro omissione. Con il secondo motivo lamentava la violazione del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere per irrazionalità, ambiguità, erroneità e illogicità, sostenendo che l'esclusione fosse sproporzionata, poiché le specifiche tecniche consentivano la sostituzione dei termoadesivi con prodotti ritenuti più idonei e poiché, in altre forniture analoghe, tali materiali non erano stati trattati come materie prime principali soggette alla produzione dei rapporti di prova. Con il terzo motivo, subordinato, deduceva la violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 14 del disciplinare, sostenendo che avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio, in ragione della pretesa ambiguità delle clausole di gara e del fatto che anche l'altra concorrente aveva omesso i medesimi documenti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando gli atti di esclusione. Ha ritenuto pacifico che la ricorrente non avesse presentato i rapporti di prova relativi ai tessuti termoadesivi per interni. Secondo il Collegio, il dato letterale della lex specialis imponeva che l'offerta tecnica contenesse i rapporti di prova relativi a tutte le materie prime principali e che le specifiche tecniche ricomprendessero tra queste anche i tessuti termoadesivi destinati a collo, polsini, spalline e pattine delle tasche. La disciplina di gara era quindi idonea a esprimere in modo chiaro l'obbligo documentale, la cui omissione costituiva una carenza oggettiva dell'offerta tecnica. Anche ipotizzando possibili ambiguità in altri punti della lex specialis, il concorrente avrebbe dovuto adottare un comportamento prudenziale, presentando i rapporti di prova oppure chiedendo chiarimenti alla stazione appaltante. Il motivo sul soccorso istruttorio è stato respinto perché la carenza riguardava l'offerta tecnica e la sua integrazione avrebbe comportato una modifica dell'offerta, non consentita dall'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese legali, oltre rimborso forfetario, IVA e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    Il principio di chiarezza delle regole di gara e il principio di proporzionalità sono stati invocati dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto che la lex specialis fosse sufficientemente chiara e che l'esclusione fosse conseguenza della mancata produzione di un documento richiesto.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla tassatività delle cause di esclusione; il giudice ha escluso che l'amministrazione avesse introdotto una causa espulsiva non prevista, ravvisando invece una carenza oggettiva dell'offerta rispetto agli obblighi documentali della lex specialis.

  • art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non è stato ritenuto applicabile alle carenze dell'offerta tecnica quando la loro integrazione comporterebbe una modifica dell'offerta.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nel rito relativo alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis impone la presentazione dei rapporti di prova relativi a tutte le materie prime principali e le specifiche tecniche ricomprendono espressamente tra esse determinati materiali, l'omessa produzione dei rapporti integra una carenza oggettiva dell'offerta tecnica e legittima l'esclusione del concorrente.
  • Il concorrente che ravvisi possibili ambiguità nella disciplina di gara deve adottare un comportamento prudenziale, presentando la documentazione richiesta oppure chiedendo tempestivamente chiarimenti alla stazione appaltante; l'omissione non può essere giustificata soltanto sulla base di interpretazioni alternative della lex specialis.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare una carenza dell'offerta tecnica quando la produzione tardiva del documento inciderebbe sul contenuto dell'offerta o ne consentirebbe la modifica.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.