Sentenza n. 8638/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, deducendo l'illegittimità dell'inerzia dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto all'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato. Nelle more dell'esame della domanda cautelare, il Ministero ha comunicato che la competente sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per il 21 luglio 2026, al fine di formalizzare l'istanza di visto. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'avvenuta convocazione del ricorrente e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia richiesta contro il silenzio dell'Amministrazione. Il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese, ravvisando giusti motivi nella consistenza del flusso di richieste di visto gravante sulla Rappresentanza diplomatica in Pakistan e nella particolare complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla domanda cautelare proposta nelle more del giudizio, senza che il Collegio ne faccia applicazione decisoria.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione attiva il procedimento richiesto dal privato, viene meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia sull'inerzia e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La complessità dell'iter procedimentale e il rilevante numero di richieste gravanti su una rappresentanza diplomatica possono costituire giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite nel giudizio avverso il silenzio.
Come è indicizzato
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