Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22580/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell\'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare (obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria) per i reati contestati: capo 6 (bancarotta fraudolenta distrattiva aggravata) e capo 9 (atti fraudolenti sui cespiti per sottrarli al pagamento delle imposte). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza della gravità indiziaria, sostenendo confusione tra la sua persona e quella del legale rappresentante Barosco, l\'assenza di sottrazione (la merce sarebbe stata posta a disposizione della curatela o non spostata), errori nella valutazione delle intercettazioni, mancata considerazione della collaborazione con la curatela, sovrastima del valore dei beni, mancata autonoma valutazione dell\'ordinanza genetica e infondatezza delle esigenze cautelari (anche per la sussistenza di un unico precedente molto risalente).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato e generico, non confrontandosi realmente con le motivate argomentazioni del Tribunale del Riesame, che ha rivalutato e confermato l\'impianto indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato il principio per cui in sede di legittimità non e\' consentita una rivalutazione di merito delle prove salvo il travisamento della prova, non emerso. Ha confermato che la condotta di trasferimento della merce in locali di terzi, anche se i beni sono poi stati recuperati, puo\' integrare la fattispecie distrattiva e giustificare la misura cautelare, considerata la natura di reato di pericolo e la tempestivita\' delle intercettazioni che evidenziano intento di sottrarre e rivendere a maggior prezzo. Conseguentemente il ricorrente e\' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 110, 112 n.1, 322 comma primo lett. a

    Riferimento alle fattispecie di concorso di persone e responsabilita\' per reati connessi; la corte ha ritenuto che le condotte siano idonee a integrare, in concorso, reati previsti dal codice penale richiamati nell\'impianto accusatorio

  • Decreto legislativo 14/2019

    art. 329 comma primo e art. 326 commi primo e secondo lett. a

    Richiamato in relazione alla normativa speciale applicabile alla bancarotta e alla responsabilita\' connessa alle condotte distrattive; la sentenza ne utilizza i criteri per qualificare la condotta contestata come bancarotta fraudolenta distrattiva

  • D.lgs. 74/2000

    art. 11, primo comma (ultima parte) relativo ai reati fiscali

    Usato per inquadrare il capo 9: atti fraudolenti sui cespiti finalizzati a sottrarli al pagamento delle imposte; la corte ha ritenuto che le risultanze indiziarie possano sostenere la contestazione

  • Codice di procedura penale

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita\' del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    principi consolidati (es. Sez. U. n. 47289/2003 e altre pronunce richiamate) sul divieto per la Corte di legittimita\' di rivalutare il merito probatorio salvo travisamento della prova

    La Corte ha applicato il principio secondo cui in sede di legittimità non e\' ammessa una diversa valutazione dei fatti e delle prove se non in presenza di un evidente travisamento, mancante nel caso di specie

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né le prove di merito: un ricorso che offre solo una lettura alternativa delle stesse risultanze e\' inammissibile salvo dimostrazione di travisamento della prova
  • Il trasferimento temporaneo di beni societari in locali di terzi, anche se poi recuperati, puo\' integrare la fattispecie di distrazione e giustificare misure cautelari per la natura di reato di pericolo
  • Per invalidare una misura cautelare occorre contestare in modo specifico e motivato la ricostruzione logico-probatoria del giudice, non limitarsi a ripetere argomentazioni difensive gia\' valutate
  • La cooperazione con la curatela o il ripristino della situazione patrimoniale possono essere elementi rilevanti ma non necessariamente escludono la gravita\' indiziaria quando sussistono risultanze che indicano intento fraudolento
  • Le valutazioni del valore dei beni e l\'interpretazione delle intercettazioni devono essere contestate dimostrando travisamento o inesattezza decisiva; mera contestazione interpretativa non e\' sufficiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.