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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1343/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la convalida del DASPO notificato il 24 febbraio 2021, adottato per fatti avvenuti il 18 ottobre 2020 (partecipazione a manifestazione non autorizzata, estrazione e consegna di un fumogeno, partecipazione a scontri di piazza e tentativo di forzare un cordone di polizia presso la Prefettura). Le difese lamentavano: carenza motivazionale e illegittimità dell'applicazione del cosiddetto DASPO "fuori contesto" (i fatti non collegati a eventi sportivi), mancanza di nesso con la violenza sportiva, violazione dei diritti di difesa e degli artt. 3 e 24 Cost., nonché, specificamente per Pavan, erronea qualificazione come "recidivo" ai fini della determinazione della durata della misura (sostenevano che un precedente DASPO emesso a suo carico era stato revocato).

La decisione

La Corte ha valutato separatamente i ricorsi: per Pieropan il ricorso è stato rigettato e la convalida del DASPO è stata confermata; Pieropan è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Per Pavan la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla legittimità dell'applicazione del DASPO "fuori contesto" e alle censure costituzionali, ma ha annullato l'ordinanza del Gip limitatamente alla determinazione della durata della misura. Il motivo di Pavan riguardante la durata è stato ritenuto fondato perché la convalida era basata sulla presunta recidiva derivante da un precedente DASPO che, prima dell'adozione del provvedimento impugnato, era però già stato privato di efficacia; di conseguenza la Corte ha annullato la parte dell'ordinanza relativa alla durata e ha rinviato al Gip di Verona, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul solo profilo della durata. Il resto del ricorso di Pavan è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 419 cod. pen.

    Violazione consultata come reato per cui i ricorrenti erano denunciati; rientra nell'elenco di illeciti che autorizzano l'adozione del DASPO ai sensi della normativa speciale

  • art. 5 legge n. 152 del 1975

    Richiamato fra le fattispecie che, se contestate o accertate, giustificano l'applicazione delle prescrizioni previste dal DASPO

  • art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 401 del 1989

    "anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive"

    La Corte conferma l'interpretazione testuale della norma: il Questore può applicare il DASPO anche quando i fatti non sono avvenuti in occasione di eventi sportivi, purché sussista la contestazione o condanna per i reati elencati dalla disposizione

  • art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989

    "la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a 5 anni e superiore ad 8 anni"

    Disciplina i termini minimi e massimi della durata del DASPO in caso di soggetto già destinatario di divieto; la Corte richiede che il presupposto (la recidiva) sia effettivamente sussistente al momento dell'adozione della nuova misura

  • decreto‑legge n. 53 del 2019, convertito con legge n. 77 del 2019

    Ha aumentato il termine massimo della durata del DASPO (da 8 a 10 anni) ma non muta il principio che la misura va commisurata a presupposti effettivi come la recidiva

  • artt. 3 e 24 Costituzione

    I ricorrenti invocavano violazione di parità di trattamento e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore e che le garanzie processuali previste per il DASPO sono ragionevoli e non costituiscono una violazione automatica di tali articoli

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del ricorrente soccombente in cassazione: applicata nei confronti di Pieropan

Massime di principio

  • Il DASPO può essere applicato anche per fatti non avvenuti in occasione di manifestazioni sportive se la persona è denunciata o condannata per uno dei reati elencati dall'art. 6 della legge n. 401/1989; l'argomento del "fuori contesto" non invalida automaticamente il provvedimento
  • La legittimità costituzionale della procedura di convalida del DASPO è difficilmente sostenibile se non si dimostra una manifesta irragionevolezza o carenza grave delle garanzie; il rapido svolgimento del procedimento non equivale di per sé a violazione del diritto di difesa
  • La motivazione del provvedimento deve essere puntuale soprattutto rispetto ai presupposti che incidono sulla durata della misura (es. recidiva): se la 'recidiva' è già venuta meno per precedente provvedimento revocato, la durata minima prevista per i recidivi non può essere automaticamente applicata
  • In caso di dubbio circa l'efficacia o la sussistenza di provvedimenti antecedenti che incidono sulla misura (es. revoca di un precedente DASPO), è strategico contestare specificamente quel profilo e chiedere la verifica della motivazione sulla durata
  • Chi impugna un DASPO deve valutare il rischio di soccombenza e la possibile condanna alle spese; mirare a vizi di motivazione concreti (durata, recidiva, mancata considerazione di precedenti revoche) ha più probabilità di successo rispetto a censure generiche sul "fuori contesto"

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