Cassazione Penale, Sentenza n. 1343/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la convalida del DASPO notificato il 24 febbraio 2021, adottato per fatti avvenuti il 18 ottobre 2020 (partecipazione a manifestazione non autorizzata, estrazione e consegna di un fumogeno, partecipazione a scontri di piazza e tentativo di forzare un cordone di polizia presso la Prefettura). Le difese lamentavano: carenza motivazionale e illegittimità dell'applicazione del cosiddetto DASPO "fuori contesto" (i fatti non collegati a eventi sportivi), mancanza di nesso con la violenza sportiva, violazione dei diritti di difesa e degli artt. 3 e 24 Cost., nonché, specificamente per Pavan, erronea qualificazione come "recidivo" ai fini della determinazione della durata della misura (sostenevano che un precedente DASPO emesso a suo carico era stato revocato).
La decisione
La Corte ha valutato separatamente i ricorsi: per Pieropan il ricorso è stato rigettato e la convalida del DASPO è stata confermata; Pieropan è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Per Pavan la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla legittimità dell'applicazione del DASPO "fuori contesto" e alle censure costituzionali, ma ha annullato l'ordinanza del Gip limitatamente alla determinazione della durata della misura. Il motivo di Pavan riguardante la durata è stato ritenuto fondato perché la convalida era basata sulla presunta recidiva derivante da un precedente DASPO che, prima dell'adozione del provvedimento impugnato, era però già stato privato di efficacia; di conseguenza la Corte ha annullato la parte dell'ordinanza relativa alla durata e ha rinviato al Gip di Verona, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul solo profilo della durata. Il resto del ricorso di Pavan è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen.
Violazione consultata come reato per cui i ricorrenti erano denunciati; rientra nell'elenco di illeciti che autorizzano l'adozione del DASPO ai sensi della normativa speciale
art. 5 legge n. 152 del 1975
Richiamato fra le fattispecie che, se contestate o accertate, giustificano l'applicazione delle prescrizioni previste dal DASPO
art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 401 del 1989
"anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive"
La Corte conferma l'interpretazione testuale della norma: il Questore può applicare il DASPO anche quando i fatti non sono avvenuti in occasione di eventi sportivi, purché sussista la contestazione o condanna per i reati elencati dalla disposizione
art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989
"la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a 5 anni e superiore ad 8 anni"
Disciplina i termini minimi e massimi della durata del DASPO in caso di soggetto già destinatario di divieto; la Corte richiede che il presupposto (la recidiva) sia effettivamente sussistente al momento dell'adozione della nuova misura
decreto‑legge n. 53 del 2019, convertito con legge n. 77 del 2019
Ha aumentato il termine massimo della durata del DASPO (da 8 a 10 anni) ma non muta il principio che la misura va commisurata a presupposti effettivi come la recidiva
artt. 3 e 24 Costituzione
I ricorrenti invocavano violazione di parità di trattamento e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore e che le garanzie processuali previste per il DASPO sono ragionevoli e non costituiscono una violazione automatica di tali articoli
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del ricorrente soccombente in cassazione: applicata nei confronti di Pieropan
Massime di principio
- Il DASPO può essere applicato anche per fatti non avvenuti in occasione di manifestazioni sportive se la persona è denunciata o condannata per uno dei reati elencati dall'art. 6 della legge n. 401/1989; l'argomento del "fuori contesto" non invalida automaticamente il provvedimento
- La legittimità costituzionale della procedura di convalida del DASPO è difficilmente sostenibile se non si dimostra una manifesta irragionevolezza o carenza grave delle garanzie; il rapido svolgimento del procedimento non equivale di per sé a violazione del diritto di difesa
- La motivazione del provvedimento deve essere puntuale soprattutto rispetto ai presupposti che incidono sulla durata della misura (es. recidiva): se la 'recidiva' è già venuta meno per precedente provvedimento revocato, la durata minima prevista per i recidivi non può essere automaticamente applicata
- In caso di dubbio circa l'efficacia o la sussistenza di provvedimenti antecedenti che incidono sulla misura (es. revoca di un precedente DASPO), è strategico contestare specificamente quel profilo e chiedere la verifica della motivazione sulla durata
- Chi impugna un DASPO deve valutare il rischio di soccombenza e la possibile condanna alle spese; mirare a vizi di motivazione concreti (durata, recidiva, mancata considerazione di precedenti revoche) ha più probabilità di successo rispetto a censure generiche sul "fuori contesto"
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