Cassazione Civile, Ordinanza n. 28075/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
Una società che aveva svolto attività di agente commerciale per una casa editrice/impresa mandante ha agito per ottenere differenze provvigionali, provvigioni asseritamente maturate su specifici clienti e vendite, il pagamento per asserite violazioni del diritto di esclusiva e l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo alcune somme e l'indennità finale, e la Corte d'appello aveva parzialmente modificato le statuizioni, in particolare riducendo l'indennità ex art. 1751 c.c. La società agente ha proposto ricorso principale con cinque motivi: 1) errore di calcolo nella quantificazione della somma dovuta per violazione dell'esclusiva, per avere la Corte confuso fatturato e provvigioni e applicato impropriamente l'aliquota del 20% sulla base di un abbattimento di fatturato; 2) tardività e comunque illogicità della riduzione dell'indennità ex art. 1751 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ridotto l'importo senza motivazione congrua e in contrasto con la CTU; 3) violazione delle norme sull'agenzia e della disciplina dell'esclusiva con riguardo alle provvigioni sul cliente CNA Interpreta, sostenendo che il cliente non fosse stato correttamente qualificato come direzionale e che comunque spettassero provvigioni indirette; 4) errata esclusione del diritto a provvigioni su affari conclusi con note di credito, assumendo che le note provassero un accordo tra preponente e cliente per la mancata esecuzione del contratto e che l'onere della prova della non imputabilità fosse della preponente; 5) erronea compensazione integrale delle spese. La controparte ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: 1) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto il diritto di esclusiva su vendite alle librerie e su prodotti analoghi nonostante il primo tema fosse stato contestato in appello dalla mandante e il secondo non fosse stato specificamente devoluto; 2) insussistenza dei presupposti per l'indennità meritocratica ex art. 1751 c.c., per difetto di elementi contabili idonei a sorreggerne la quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ha rigettato il terzo e il quarto motivo e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale e rigettato il secondo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo dell'accoglimento del ricorso principale è stato il vizio di motivazione apparente sulla riduzione dell'indennità ex art. 1751 c.c., poiché la Corte territoriale aveva operato una drastica riduzione facendo un generico richiamo all'equità senza indicare i criteri concreti seguiti. Sul ricorso incidentale, la Corte ha invece ritenuto fondato il motivo relativo all'erronea affermazione della mancata contestazione del capo sulle provvigioni per vendite alle librerie e, viceversa, ha ritenuto non specificamente devoluto il tema dei prodotti affini.
Norme richiamate
art. 1748 c.c.
La provvigione può essere dovuta anche per affari conclusi dal preponente con terzi già acquisiti dall'agente, salvo diverso patto; la censura che mira a rivalutare i fatti è inammissibile in cassazione se richiede un nuovo apprezzamento del merito.
art. 1742 c.c.
Richiamato per la disciplina del contratto di agenzia e dei relativi rapporti tra agente e preponente.
art. 1355 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte non vi ha fondato l'accoglimento, ritenendo la censura diretta a un riesame di merito.
art. 1751 c.c.
L'indennità di cessazione del rapporto può essere riconosciuta secondo criteri equitativi, ma la sua liquidazione deve essere sorretta da una motivazione effettiva e da parametri concretamente individuati; non è sufficiente un generico richiamo all'equità.
art. 183 c.p.c.
Richiamato in relazione alla tardività della produzione di giustificazioni delle note di credito; la Corte ha però risolto il motivo sulla base dell'onere probatorio, senza accogliere la censura di tardività.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre extrapetizione, ma la Corte ha chiarito che la questione attinente alla contestazione del capo di sentenza era stata effettivamente devoluta sull'esclusiva per le vendite alle librerie.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la mancata devoluzione in appello di un capo della decisione di primo grado; la Corte ha accolto la censura limitatamente al profilo non specificamente impugnato dall'altra parte.
art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure qualificate come violazione di legge non possono trasformarsi in una richiesta di riesame del fatto o della motivazione; il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale.
art. 696-bis c.p.c.
Richiamato solo in tema di spese per una consulenza tecnica preventiva; la doglianza sulle spese è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Il giudice che liquida un importo in via equitativa non può limitarsi a evocare l'equità in modo generico: deve indicare i criteri concreti e verificabili posti a base della quantificazione, altrimenti la motivazione è apparente e la decisione è cassabile.
- La riduzione di un credito indennitario rispetto a quanto risultante dalla consulenza tecnica e dagli accertamenti di merito richiede una spiegazione coerente e specifica; il mero dissenso del giudice rispetto alla CTU non basta se non è accompagnato da una motivazione intelligibile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove: occorre che il fatto accertato sia effettivamente sussumibile nella norma invocata nel modo prospettato dal ricorrente.
- Le note di credito del preponente non costituiscono, da sole, prova sufficiente di un accordo con il cliente per l'inadempimento del contratto; chi deduce il diritto alla provvigione deve provare i fatti costitutivi del credito, mentre chi allega l'accordo derogatorio o impeditivo deve fornire la relativa dimostrazione.
- In materia di impugnazioni, il giudice di appello non può pronunciare su capi non devoluti o attribuire alle parti una devoluzione non desumibile dagli atti: il perimetro del devolutum è fissato dalle censure specificamente articolate.
- La motivazione apparente ricorre anche quando il ragionamento del giudice è solo assertivo e non consente di comprendere il percorso logico seguito per la decisione; in tal caso si verifica un vizio denunciabile in cassazione nei limiti del minimo costituzionale.
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