Cassazione Civile, Ordinanza n. 05534/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza sindacale con cui una società era stata diffidata a eseguire messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di un sito adibito a discarica abusiva. Il TAR aveva annullato l'atto ritenendo che, al momento dell'ordinanza, la società non fosse più proprietaria del sito e che l'onere reale gravasse solo sull'attuale proprietario. In appello, il Comune aveva censurato tale decisione sostenendo la responsabilità della società quale soggetto del gruppo societario riconducibile all'inquinamento. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dei limiti di giurisdizione del giudice amministrativo e dei poteri di cognizione incidentale, assumendo che il Consiglio di Stato avesse deciso su una questione privatistica di validità del contratto di compravendita e quindi su materia riservata al giudice ordinario. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse ampliato illegittimamente il thema decidendum introducendo un diverso titolo dell'obbligo di bonifica rispetto a quello espresso nell'ordinanza impugnata, sconfinando nella discrezionalità amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza del Consiglio di Stato, la quale non aveva deciso sulla validità del contratto di compravendita né aveva invaso la sfera del giudice ordinario, ma aveva ricostruito la vicenda successoria del gruppo societario e affermato che, ai fini dell'obbligo di bonifica, era irrilevante la titolarità formale del bene al momento dell'ordinanza, perché la società era stata chiamata come responsabile dell'inquinamento in continuità con le società precedenti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza di ultrapetizione è un error in procedendo non deducibile come vizio di giurisdizione; inoltre, non vi era eccesso di potere giurisdizionale, poiché la pronuncia del giudice amministrativo si era limitata a confermare l'atto impugnato, senza sostituirsi all'amministrazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle parti controricorrenti.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
Richiamato come parametro della dedotta violazione dei limiti di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 8 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'estraneità della questione alla giurisdizione amministrativa e la riserva al giudice ordinario.
artt. 9, 10 e 11 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sui limiti della giurisdizione amministrativa.
artt. 103, comma 1, e 113 Cost.
Richiamati a fondamento della lamentata violazione della giurisdizione e della tutela giurisdizionale.
artt. 112 e 113 c.p.c.
Invocati per lamentare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 34, commi 1 e 2, c.p.a.
Richiamato per sostenere che il giudice amministrativo avrebbe ecceduto i limiti dei propri poteri decisori.
artt. 101 e 104 c.p.a.
Richiamati per contestare l'ampliamento del thema decidendum e lo sconfinamento nella discrezionalità amministrativa.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno della doglianza di lesione del diritto di difesa per l'asserita ampliata decisione del giudice amministrativo.
art. 244 d. lgs. n. 152/2006
Citate la successiva ordinanza provinciale è richiamata dalla ricorrente come conferma ex post dell'assenza di individuazione del responsabile dell'inquinamento nel primo provvedimento.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenze del Consiglio di Stato, il sindacato delle Sezioni Unite sui motivi inerenti alla giurisdizione non può estendersi a errori di giudizio o di procedura, né a doglianze di ultrapetizione, che restano estranee al perimetro del controllo sulla giurisdizione.
- La doglianza per difetto di giurisdizione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice amministrativo decide sulla legittimità del provvedimento e sulla responsabilità sostanziale posta a base dell'ordine amministrativo, non è configurabile sconfinamento nel giudice ordinario solo perché sia stata valutata una vicenda proprietaria o successoria rilevante ai fini della responsabilità ambientale.
- In materia di bonifica di siti inquinati, ai fini dell'individuazione del destinatario dell'ordine può rilevare la continuità soggettiva e gestionale tra società succedutesi nel gruppo, essendo irrilevante, per escludere la legittimazione passiva, la sola circostanza che il destinatario non sia proprietario formale del bene al momento dell'ordinanza quando sia ritenuto responsabile dell'inquinamento o ad esso riconducibile.
- Quando il giudice amministrativo respinge un ricorso contro un provvedimento amministrativo, non si sostituisce all'amministrazione né invade la sua discrezionalità, ma si limita a verificare la legittimità dell'atto e a confermarlo, con conseguente insussistenza di eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera amministrativa.
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