Sentenza n. 480/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento (i) del provvedimento prot. n. 3430 emesso dal Comune di Malesco in data 25.7.2025e trasmesso in pari data a Open Fiber S.p.A. con il quale è stato disposto il diniego rispetto all’autorizzazione richiesta dalla predetta società per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel territorio del medesimo Comune; (ii) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per scavi e opere civili finalizzati alla posa di infrastrutture in fibra ottica su una strada del centro storico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il nuovo diniego adottato dal Comune dopo che un precedente diniego era stato annullato per difetto di motivazione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina speciale sulle comunicazioni elettroniche e sulla posa della banda ultra-larga, nonché dell'art. 40, comma 4, d.l. n. 77/2021, sostenendo che la tecnica della micro-trincea costituisse una modalità preferenziale e sostanzialmente inderogabile, tale da escludere margini significativi di discrezionalità tecnica dell'ente proprietario della strada. Ha denunciato inoltre carenza di istruttoria, travisamento, erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, assumendo che il Comune non avesse valutato concretamente la tecnica proposta e avesse prospettato illegittimamente una connessione aerea. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 49 del codice delle comunicazioni elettroniche e dell'art. 231, comma 3, d.lgs. n. 285/1992, sostenendo che la disciplina speciale sulle infrastrutture digitali derogasse alle norme del codice della strada richiamate nel provvedimento. Il Comune ha sostenuto la legittimità del diniego, fondato sulle specifiche caratteristiche della strada: pavimentazione in cubetti di pietra, recente manutenzione straordinaria e presenza, al di sotto della pavimentazione, di una rete elettrosaldata destinata a prevenire cedimenti e dislivelli pericolosi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile la relazione tecnica depositata dal Comune, poiché predisposta in replica alla relazione tecnica della ricorrente, depositata tardivamente rispetto ai termini ordinari e contenente per la prima volta un confronto dettagliato con le concrete caratteristiche dell'intervento. Nel merito ha respinto entrambi i motivi. Ha chiarito che la disciplina vigente esprime un forte favor per la posa delle infrastrutture digitali e impedisce divieti generalizzati o preclusioni aprioristiche, ma non rende la micro-trincea una tecnica inderogabile e automaticamente idonea in ogni contesto. L'ente proprietario della strada conserva un margine di discrezionalità tecnica per concordare il posizionamento, prescrivere modalità operative minime e valutare soluzioni alternative, quando ciò sia necessario per garantire la sicurezza stradale e non alterare le prestazioni della sovrastruttura. Il diniego comunale è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base delle peculiarità della via Minazzoli: la movimentazione della pavimentazione, anche mediante micro-trincea, avrebbe potuto compromettere la rete elettrosaldata sottostante e vanificare il recente intervento di consolidamento, con possibili rischi per la sicurezza pubblica; il Comune ha inoltre richiamato precedenti ripristini non eseguiti a regola d'arte e indicato la possibile connessione aerea come alternativa. La ricorrente, soltanto in giudizio, ha cercato di sviluppare argomenti sulle concrete modalità esecutive della micro-trincea, senza aver previamente fornito nel procedimento elementi tecnici idonei a dimostrare la compatibilità dello scavo con la rete elettrosaldata. Il TAR ha inoltre ritenuto non provata l'assoluta impraticabilità della connessione aerea, essendo stata documentata almeno una connessione realizzata senza interventi sul sedime stradale. La scelta concreta tra le possibili modalità di collegamento appartiene tuttavia alla discrezionalità tecnica da esercitare mediante confronto tra amministrazione e operatore. Il secondo motivo è stato respinto perché il richiamo al codice della strada non costituiva il nucleo essenziale della motivazione: anche eliminandolo, il provvedimento sarebbe rimasto fondato sulle specifiche esigenze di tutela della strada e della sicurezza. Le spese sono state compensate per la pluralità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
artt. 3, 11 e 49 d.lgs. n. 259/2003
La disciplina delle comunicazioni elettroniche favorisce la realizzazione delle infrastrutture digitali, ma non esclude la valutazione delle concrete esigenze di sicurezza e conservazione della strada da parte dell'ente proprietario.
artt. 3, commi 2 e 4, 11 e 12, comma 4, d.m. 1 ottobre 2013
Le specifiche tecniche per gli scavi e i ripristini consentono all'ente gestore della strada di impartire ulteriori prescrizioni nella fase autorizzativa, in funzione della sicurezza della circolazione e della tipologia dell'opera.
art. 5 d.lgs. n. 33/2016
La norma è richiamata nel quadro della disciplina speciale applicabile alla posa delle infrastrutture digitali e delle relative semplificazioni.
art. 40, comma 4, d.l. n. 77/2021
Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale ... la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea ... L'ente titolare o gestore della strada o autostrada ... può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.
La micro-trincea costituisce una tecnica preferenziale e oggetto di semplificazione, ma non una modalità inderogabile e automaticamente valida in ogni situazione. L'ente proprietario o gestore della strada può concordare accorgimenti sul posizionamento e prescrivere modalità tecniche ragionevoli per tutelare la sicurezza e l'integrità della sovrastruttura stradale.
art. 231, comma 3, d.lgs. n. 285/1992
Il suo richiamo nel provvedimento non è decisivo, poiché la motivazione del diniego resta autonomamente fondata sulle concrete condizioni della strada e sulle esigenze di sicurezza di cui il Comune è responsabile quale proprietario.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati con riferimento ai principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; il TAR non ha ravvisato la loro violazione.
Massime di principio
- La disciplina speciale che favorisce la posa delle infrastrutture a banda ultra-larga non consente all'amministrazione di introdurre divieti generalizzati o preclusioni astratte, ma non elimina il potere dell'ente proprietario o gestore della strada di valutare le caratteristiche concrete del sedime e di tutelare la sicurezza stradale.
- La tecnica della micro-trincea, pur essendo privilegiata dalla normativa sulle infrastrutture digitali, non è inderogabile né automaticamente idonea in ogni contesto: l'amministrazione può prescrivere modalità operative, accorgimenti o soluzioni alternative ragionevoli quando siano giustificati da specifiche esigenze di sicurezza o di conservazione della sovrastruttura stradale.
- Il diniego di autorizzazione alla manomissione del suolo per la posa di infrastrutture digitali è legittimo quando non si fonda su un divieto generalizzato, ma su una motivazione concreta e circostanziata relativa alle caratteristiche della strada, ai rischi dell'intervento e alla possibilità di soluzioni alternative.
- L'operatore che invoca la compatibilità della micro-trincea con una specifica infrastruttura stradale deve fornire già nel procedimento amministrativo gli elementi tecnici necessari a dimostrare tale compatibilità; le deduzioni tecniche introdotte per la prima volta in giudizio non possono colmare l'insufficienza del confronto procedimentale.
- La scelta tra diverse modalità di posa o di collegamento, quando tutte siano astrattamente praticabili, rientra nella discrezionalità tecnica da esercitare mediante un ragionevole e concordato bilanciamento tra l'interesse alla rapida realizzazione della rete e gli interessi alla sicurezza e all'integrità della strada.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 513/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →