Sentenza n. 867/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente il beneficio di 1.000 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1634/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 novembre 2025. La pronuncia civile aveva imposto all'Amministrazione di riconoscere 1.000 euro mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Secondo la ricorrente, dopo la notifica del titolo il Ministero aveva pagato soltanto le spese legali, senza dare esecuzione all'obbligo principale. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. La ricorrente ha domandato la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza civile, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto assorbente la nomina del commissario ad acta e ha comunque rilevato che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere la penalità in presenza di altre ragioni ostative, valorizzando la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di utilizzazione facoltativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, anche quando il debitore è una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora, ma la sua applicazione può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, in presenza di altre ragioni ostative, valutabili in concreto anche in relazione alle difficoltà dell'adempimento pubblico e alla rilevanza degli interessi coinvolti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'ambito dell'esecuzione commissariale.
art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Il titolo esecutivo civile riconosce sulla somma dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data in cui sorge il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzazione, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15
La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione può essere esclusa non soltanto quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, tenendo conto delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza di specifici interessi pubblici.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei debiti pecuniari pubblici e l'Amministrazione non ha adempiuto all'obbligo conformativo o satisfattivo imposto dalla pronuncia.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e la possibilità di delega interna.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la complessità procedurale e organizzativa dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio da attribuire.
- La nomina del commissario ad acta può costituire una ragione assorbente per respingere la richiesta concorrente di astreinte, quando il rimedio sostitutivo sia ritenuto sufficiente a garantire l'esecuzione del giudicato.
- Nell'esecuzione commissariale di obblighi pecuniari gravanti su una pubblica amministrazione, l'incapienza degli specifici capitoli di bilancio non impedisce necessariamente l'adempimento, potendo il commissario ricorrere, nei casi previsti, al pagamento in conto sospeso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →