Cassazione Civile, Ordinanza n. 30408/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore servizio)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, per anni 2004-2007, di somme pretese a titolo di recupero tariffario per i servizi di fognatura e depurazione relativi a un rapporto di somministrazione idrica nel Comune di Montecatini Terme. In primo grado la domanda del gestore era stata rigettata; in appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto la pretesa ritenendo legittimo il ricalcolo delle tariffe in base a una delibera dell’ATO 2 Basso Valdarno che aveva autorizzato un incremento del 5% delle quote fisse e variabili per scostamenti dei ricavi. I ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse un vero conguaglio ma una illegittima modifica retroattiva delle tariffe e che il gestore non avesse provato il titolo della pretesa; 2) motivazione apparente o insufficiente ex art. 132 c.p.c., perché la Corte d’appello non avrebbe verificato il documento amministrativo posto a base della richiesta; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la decisione fosse fondata su un fatto non provato e che, avendo essi contestato la pretesa e allegato l’avvenuto pagamento, sarebbe spettato alla controparte provare l’errore di fatturazione o il diverso titolo del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare, senza adeguata riproduzione nel ricorso degli atti richiamati, l’interpretazione del documento amministrativo e della fattura posta a base della domanda; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la censura di motivazione si risolveva in una critica al significato attribuito dalla Corte d’appello ai documenti di causa e non denunciava un’anomalia motivazionale rilevante in cassazione; ha respinto il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale non aveva applicato il principio di non contestazione in modo distorto, ma aveva reputato non efficacemente contrastato il fatto costitutivo e, soprattutto, non provati dai convenuti i fatti estintivi dedotti (pagamento e prescrizione). La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la contestazione deve essere specifica e che, per contestare la legittimità di una delibera tariffaria amministrativa e la sua eventuale retroattività, sarebbe stato necessario attivare la tutela davanti al giudice amministrativo. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La parte che eccepisce fatti estintivi del credito, come pagamento o prescrizione, ne sopporta la prova; non vi è inversione dell’onere probatorio se il giudice ritiene provato il titolo del credito e non dimostrati i fatti estintivi.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione sussiste solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non già per insufficienza o per dissenso sulla lettura delle prove.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera solo rispetto a contestazioni chiare e specifiche; la sua violazione non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La doglianza non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione delle prove; la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore legale a prove non previste o abbia disatteso regole legali di valutazione.
art. 1460 c.c.
Solo l’eccezione di inadempimento determina una diversa distribuzione dell’onere della prova, gravando sul creditore l’onere di dimostrare il proprio adempimento o la mancata scadenza dell’obbligazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è inammissibile il richiamo a documenti non riprodotti o non specificamente localizzati e indicati nel fascicolo, perché la Corte possa controllarne il contenuto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa interpretazione dei documenti di causa.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le censure sulla motivazione o sul travisamento delle risultanze non possono essere veicolate come mere violazioni di legge quando in realtà richiedono una nuova lettura del fatto.
art. 395 c.p.c.
L’eventuale travisamento della prova o l’inesatta percezione di fatti processuali può integrare, al più, motivo di revocazione e non sempre motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in un riesame del merito: se la doglianza mira a un diverso apprezzamento di documenti o fatti, è inammissibile.
- Quando la controversia verte su crediti derivanti da tariffe o corrispettivi del servizio idrico fondati su atti amministrativi generali, la contestazione della legittimità dell’atto e della sua eventuale retroattività appartiene alla giurisdizione amministrativa.
- Il principio di non contestazione richiede contestazioni specifiche e intelligibili; non può essere invocato in modo generico per contestare l’esito dell’accertamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- La prova dei fatti estintivi del credito, come pagamento e prescrizione, incombe sul debitore che li allega; la sola contestazione del titolo non basta a escludere l’accoglimento della domanda se il credito risulta provato.
- In cassazione il richiamo a documenti di causa è utilmente spendibile solo se il ricorrente li riproduce o li indica con precisione, consentendo il controllo sulla decisività della doglianza.
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