Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7323/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di confisca di prevenzione confermato dalla Corte d'appello: contestano la sussistenza della pericolosità sociale (generica o qualificata) a fondamento della misura e la corretta perimetrazione temporale di tale pericolosità; deducono altresì vizi nella qualificazione di beni intestati a terzi come riconducibili ai proposti (mancata prova di amministratore di fatto e di apporto di risorse), omissione del necessario giudizio di sproporzione reddituale e di correlazione temporale tra attività illecite e acquisti patrimoniali, nonché vizio di motivazione. Viene richiamata la violazione di norme del d.lgs. 159/2011 (art.1 lett. b, art.24 e limiti di impugnazione), e dell'art.192 c.p.p. relativamente alla valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Pasquino Vincenzo, di Pasquino Giuseppe (nato 1978) e di Fiore Lina, ritenendo congrua la motivazione della Corte di merito in ordine alla pericolosità e alla sproporzione patrimoniale per questi soggetti. Ha invece accolto parzialmente il ricorso di Pasquino Giuseppe (nato 1960) in quanto ha rilevato carenza motivazionale del decreto impugnato sulla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale generica e sul nesso temporale tra le attività illecite produttive di reddito e gli atti di appropriazione/trasferimento patrimoniale; ha quindi annullato limitatamente a questa posizione e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo giudizio sulle determinazioni temporali e le conseguenti misure patrimoniali.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 159/2011 (codice antimafia) art.1 lett. b

    La Corte ha trattato la pericolosità sociale generica come presupposto della confisca di prevenzione e ha richiamato la necessità di perimetrare temporalmente la pericolosità in relazione ai beni sottoposti a confisca: per la pericolosità generica è richiesto che le attività delittuose abbiano effettivamente prodotto redditi nel periodo considerato

  • decreto legislativo 159/2011 art.24

    Attribuisce i criteri per la misura patrimoniale preventiva (confisca di prevenzione); la Corte ha richiamato che non opera un'automatica inversione dell'onere della prova ma l'accusa deve dimostrare la sproporzione o l'origine illecita, e la difesa ha l'onere di allegare elementi di prova a discarico quando richiesto

  • art.192 cod. proc. pen.

    Contestata dai ricorrenti in relazione alla valutazione della riconducibilità dei cespiti ai proposti; la Corte ha osservato che la valutazione probatoria in sede di merito richiede motivazione adeguata e che in Cassazione è sindacabile la mancanza o l'apparenza della motivazione (violazione di legge), non la semplice illogicità

  • art.10 comma 3 e art.27 d.lgs.159/2011

    Richiamati come limiti alla deducibilità in Cassazione dei motivi avverso i provvedimenti di misure di prevenzione; la Corte sottolinea che il ricorso per Cassazione è consentito solo per violazione di legge e nel rispetto dei limiti legislativi

Massime di principio

  • In materia di confisca di prevenzione la pericolosità sociale non è solo il presupposto della misura ma ne limita temporalmente l'applicabilità: il giudice deve delimitare con chiarezza il periodo in cui la pericolosità si è manifestata e collegarlo agli acquisti oggetto di confisca
  • Per la pericolosità generica è necessario dimostrare la compiutezza di attività delittuose produttive di reddito nel periodo considerato; mere frequentazioni o rapporti con soggetti indiziati non bastano senza elementi che dimostrino produzione di proventi
  • Se i beni sono stati acquisiti in un periodo successivo alla cessazione della pericolosità, la confisca è possibile solo se sussistono indici rigorosi e univoci che colleghino tali acquisizioni a proventi illeciti formatisi nel periodo di pericolosità
  • Quando beni risultano formalmente intestati a terzi, il giudice deve motivare adeguatamente l'attribuzione a terzi interessati (es. amministratore di fatto), fornendo riscontri concreti sull'effettivo controllo e sull'apporto di risorse
  • L'onere probatorio rimane in capo all'accusa rispetto alla sproporzione e all'origine illecita; la difesa deve però allegare e, se possibile, documentare fonti lecite alternative per i beni confiscati
  • In Cassazione i vizi sindacabili sono essenzialmente quelli di violazione di legge o di carenza assoluta di motivazione; la mera critica di valutazione logica/probatoria deve essere adeguatamente inquadrata come violazione di legge per essere esaminata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.