Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. di Catanzaro che, in sede di esecuzione, ha applicato l'istituto della continuazione tra tre sentenze definitive (2/5/2016; 17/1/2018; 17/6/2019). Il ricorrente denunciava: (i) errata individuazione della pena-base, poiché il giudice avrebbe preso a riferimento la pena finale (comprensiva di aumenti e della riduzione per il rito abbreviato) e non la pena inflitta per il singolo reato più grave; (ii) omissione di scorporo dei reati già uniti nelle sentenze e mancata motivazione sui criteri di calcolo degli aumenti secondo l'art.133 cod.pen.; (iii) omissione dell'applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato sulle pene aggiunte; (iv) evidenti errori di calcolo aritmetico nella somma delle pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse viziata da errori di diritto e da carenze di motivazione. In particolare la Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adottato la corretta metodologia (scorporare i reati già uniti, assumere come pena base quella effettivamente inflitta per il reato più grave e ricalcolare gli aumenti per i reati satellite), non ha dato contezza dei criteri ai sensi dell'art.133 cod.pen., non ha chiarito se fosse stata applicata la riduzione per il rito abbreviato alle pene aggiunte e ha commesso errori di conteggio. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la facoltà di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte con sentenze definitive, seguendo i criteri della norma stessa.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Definisce il reato continuato: la pena è quella per la violazione più grave aumentata fino al triplo; principio di riferimento per il calcolo della continuazione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
In sede di esecuzione la violazione più grave è quella per la quale è stata inflitta la pena più grave; il giudice deve quindi assumere come base di calcolo la pena concretamente più alta inflitta.
art. 133 cod. pen.
I criteri di determinazione della pena (circostanze, modalità, attenuanti/aggravanti) devono essere valutati e motivati per ciascun aumento applicato nella continuazione.
rito abbreviato (riduzione prevista)
Quando reati aggiunti in continuazione sono stati giudicati con rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione deve calcolare gli aumenti per quei reati e quindi applicare la riduzione prevista (di regola un terzo) sulla pena risultante.
Sez. 1 n. 17948 del 31/01/2024 (giurisprudenza citata)
Precisa che, se la sentenza più grave era pronunciata per pluralità di reati già uniti, la pena base da assumere è quella inflitta per la violazione più grave nel giudizio di cognizione, prescindendo dagli aumenti applicati per i reati satellite, i quali devono essere determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- In sede esecutiva di più sentenze definitive va assunta come pena base la pena concretamente inflitta per il singolo reato più grave, non la pena finale già comprensiva di aumenti applicati nel precedente giudizio.
- Se la sentenza più grave era pronunciata per pluralità di reati già uniti, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati uniti, individuare il reato più grave e ricalcolare gli aumenti per i reati satellite, anche se in precedenza erano stati riuniti.
- Per ogni aumento di pena il giudice deve motivare secondo i criteri dell'art.133 cod.pen.; la mancanza di motivazione o di criteri di calcolo rende il provvedimento viziato.
- Le pene relative a reati giudicati con rito abbreviato mantengono la riduzione anche quando sono aggiunte in continuazione: il corretto metodo è calcolare gli aumenti e poi applicare la riduzione prevista dal rito.
- Errori aritmetici nel computo delle pene e omissioni relative alla metodologia applicativa (scorporo, base, riduzioni) legittimano l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19167/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19227/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19234/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19235/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19236/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →