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Sentenza

Sentenza n. 605/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 538/2024, emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in data 10 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202502633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva disposto l’attribuzione della Carta docente per l’anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 538/2024 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, per l’importo di € 500,00 relativo all’anno scolastico 2020/2021. La sentenza era stata notificata alle amministrazioni il 17 dicembre 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Lodi il 25 giugno 2025. Nonostante ciò, l’amministrazione non aveva eseguito la statuizione. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto senza dimostrare l’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Lodi era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata in copia conforme alle amministrazioni e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In mancanza della prova dell’avvenuto adempimento, ha ordinato all’amministrazione scolastica di erogare alla ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, l’importo complessivo di € 500,00 per l’anno scolastico 2020/2021. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e con termine di 120 giorni per l’esecuzione dell’incarico. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, anche mediante funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dipendente pubblico. Le spese di lite sono state compensate per la natura seriale del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi; nel caso concreto il TAR ha ordinato l’adempimento della pronuncia del giudice del lavoro.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del Tribunale di Lodi è stata ritenuta passata in giudicato, sulla base dell’attestazione della cancelleria.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce il periodo minimo da rispettare prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità; tale titolo deve essere notificato presso la sede del debitore.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa dell’attribuzione della Carta elettronica del docente, nel caso concreto dovuta per l’anno scolastico 2020/2021 nella misura di € 500,00.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione mediante copia conforme e, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge prima dell’esecuzione giudiziale.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • Quando l’incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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