Cassazione Civile, Ordinanza n. 17525/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore addetto a mansioni di operatore agricolo e a lavori meccanici presso un centro di meccanizzazione agricola aveva svolto un rapporto protrattosi dal 1987 al 2018 sulla base di una serie di contratti a tempo determinato reiterati. In primo grado aveva ottenuto il risarcimento del danno per abusivo utilizzo del termine; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione dell'ente datore, ritenendo legittima la disciplina speciale applicata al settore agricolo e non necessaria la coincidenza tra attività stagionale e durata delle stagioni. In cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità/improcedibilità dell'appello per vizi di notifica; violazione della disciplina sui contratti a termine e delle norme speciali sul lavoro agricolo; erronea qualificazione delle mansioni come agricole e stagionali; erronea applicazione della legislazione regionale siciliana e della contrattazione collettiva; eccessività delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo sulla notifica dell'appello, ma ha accolto i motivi centrali sul rapporto a termine, affermando che l'ente resistente non è imprenditore agricolo, che la deroga per la stagionalità richiede attività stagionali in senso rigoroso e che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare in concreto le mansioni svolte e l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo relativo alla notificazione dell'appello, ritenendo valida la notifica al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notifica a uno solo dei procuratori costituiti. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, perché la Corte d'appello ha applicato in modo non corretto la disciplina dei contratti a termine nel settore agricolo: l'ente resistente non poteva essere considerato imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.; la stagionalità rilevante ai fini della deroga al limite di durata dei contratti a termine va intesa in senso rigoroso; il giudice di merito avrebbe dovuto verificare concretamente le mansioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità alle attività stagionali tassativamente previste o alla contrattazione collettiva. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 435 c.p.c.
La censura sulla notifica dell'atto di appello è stata ritenuta infondata perché la notificazione al difensore tramite domicilio digitale era valida.
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
La notificazione al difensore presso l'indirizzo PEC risultante dal pubblico elenco è valida nel sistema del domicilio digitale.
L. n. 221/2012
Ha convertito il D.L. n. 179/2012, nel quadro normativo sul domicilio digitale del difensore.
D.L. n. 90/2014
Ha modificato la disciplina del domicilio digitale rilevante per le notificazioni al difensore.
L. n. 114/2014
Conversione del D.L. n. 90/2014 richiamata nel quadro delle notificazioni telematiche.
art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005
Il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al proprio ordine, che lo inserisce nei pubblici registri.
D.M. n. 44/2011
Richiamato per il sistema ReGIndE, che alimenta il pubblico elenco utilizzato per le notifiche telematiche.
art. 325 c.p.c.
La notifica della sentenza a uno solo dei procuratori costituiti è sufficiente ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001
La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine è applicabile solo a rapporti relativi ad attività stagionali in senso rigoroso.
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
La disciplina ivi prevista per i datori di lavoro dell'agricoltura non si applica all'ente resistente, non qualificabile come imprenditore agricolo.
art. 19 D.Lgs. n. 81/2015
La disciplina del tempo determinato viene letta in continuità con il principio di rigorosa delimitazione delle attività stagionali.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
La deroga al limite dei 36 mesi opera solo per attività stagionali ai sensi della norma.
art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015
Non si applica ai contratti dell'ente resistente secondo la qualificazione data dalla Corte.
art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001
Richiamato nel ricorso quale parametro sulla successione dei contratti a termine e sui limiti di durata.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata a supporto del sistema di tutela contro l'abuso del contratto a termine.
D.P.R. n. 1525/1963
L'elenco delle attività stagionali è considerato tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
art. 2135 c.c.
L'ente resistente non è qualificabile come imprenditore agricolo ai sensi di questa norma.
L.R. Sicilia n. 21/1965
Norma istitutiva dell'ente, richiamata per escluderne la natura di imprenditore agricolo.
L.R. Sicilia n. 73/1977
Richiamata quale fonte che integra le competenze dell'ente, senza mutarne la natura pubblicistica.
L.R. Sicilia n. 32/1991
Richiamata nel ricorso quale disciplina speciale regionale invocata dal lavoratore.
L.R. Sicilia n. 4/2006
La Corte esclude che possa derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
La contrattazione collettiva rileva solo se individua specificamente attività caratterizzate da stagionalità.
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti
È richiamato per mostrare che esistono lavoratori a termine che non rientrano nella deroga di durata massima.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi mediante motivazione per relationem.
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
Richiamato nel ricorso come parametro sulla conversione/abuso del lavoro a termine nel pubblico impiego.
art. 32 L. n. 183/2010
Richiamato nel ricorso in tema di conseguenze economiche dell'abusiva reiterazione dei contratti.
art. 96 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma il relativo motivo è stato assorbito.
artt. 91-92 c.p.c.
Richiamati nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
Massime di principio
- Nel sistema delle notificazioni telematiche al difensore, la notifica eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida anche se quel domicilio digitale era stato indicato per le sole comunicazioni di cancelleria.
- Quando una parte ha nominato più procuratori, la notifica della sentenza o dell'atto processuale a uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti processuali rilevanti, compresa la decorrenza del termine breve per impugnare.
- In tema di contratti a termine nel settore agricolo, la deroga al limite di durata massima opera soltanto per attività stagionali in senso rigoroso e non per attività genericamente connesse al comparto agricolo.
- L'elenco delle attività stagionali previsto dalla disciplina speciale è tassativo e non può essere esteso per analogia; anche la contrattazione collettiva deve individuare specificamente le attività che consentono la deroga.
- Se il datore contesta l'asserita abusiva reiterazione di contratti a termine, il giudice deve accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro effettiva riconducibilità ad attività stagionali o complementari; l'onere di provare tali presupposti grava sul datore di lavoro.
- Un ente pubblico non economico non diventa imprenditore agricolo per il solo fatto di operare nel settore agricolo o di svolgere attività connesse, sicché non può invocare automaticamente la disciplina derogatoria prevista per i datori di lavoro dell'agricoltura.
- Le disposizioni regionali o collettive possono incidere sulla disciplina del tempo determinato solo nei limiti in cui siano coerenti con il quadro normativo nazionale e specifichino in modo puntuale le attività stagionali rilevanti.
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