Sentenza n. 328/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione III) n. 1264 del 17 aprile 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro l’atto suppletivo di ampliamento della concessione demaniale marittima e contro i pareri paesaggistici della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’ampliamento, disposto mediante atto suppletivo regionale del 17 ottobre 2024, della concessione demaniale marittima intestata a una società privata nel porticciolo di Ognina, per ulteriori aree acquee e a terra destinate, tra l’altro, a pontili galleggianti, passerella, rampa per disabili, parapetti, gazebo e interventi sul molo. L’associazione ambientalista ha appellato la sentenza del TAR deducendo, tra gli altri, violazione della disciplina sulle concessioni demaniali e sulla conferenza di servizi, violazione della normativa paesaggistica e archeologica, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità, sproporzione e aggravamento del procedimento. Il sesto motivo d’appello ha censurato, in particolare, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittimi i pareri favorevoli, seppure prescritti, resi dalla Soprintendenza nel 2022 e nel 2023. La Soprintendenza aveva dapprima rilasciato un parere favorevole privo di motivazione effettiva e aveva poi espresso, nella seconda conferenza di servizi, un parere definito integrativo e parzialmente modificativo, prescrivendo che le imbarcazioni non producessero disagio visivo e che materiali e colori assicurassero la minimizzazione dell’impatto percettivo. L’appellante ha sostenuto che tali pareri non avessero adeguatamente valutato la compatibilità delle opere con il rilevante contesto storico-archeologico del porto di Ognina, sottoposto a tutela, anche in considerazione della demolizione di una porzione del molo originario.
La decisione
Il CGARS ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, rilevando che l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto e il relativo dies a quo grava su chi eccepisce la tardività e richiede riscontri oggettivi rigorosi e univoci. Nel merito ha accolto il sesto motivo d’appello, ritenendolo assorbente, e ha riformato integralmente la sentenza del TAR. Il Collegio ha chiarito che il secondo parere della Soprintendenza, essendo stato espressamente qualificato come integrativo e parzialmente modificativo del primo, non rendeva irrilevanti le censure rivolte contro il parere originario: entrambi i pareri dovevano essere valutati congiuntamente, poiché il primo continuava a costituire la base del provvedimento finale nelle parti non modificate. Il parere originario è stato ritenuto privo di adeguato supporto motivazionale. Il parere successivo, pur richiamando la valenza storico-testimoniale del borgo marinaro e del porto, non ha svolto l’istruttoria necessaria sulla compatibilità concreta delle opere progettate, comprendenti anche la demolizione di una porzione del molo antico, con il vincolo storico-archeologico e paesaggistico. Le prescrizioni relative all’altezza e all’ingombro delle imbarcazioni e alla minimizzazione materico-cromatica sono state giudicate generiche, prive di parametri verificabili e inidonee a disciplinare efficacemente l’intervento. Ne sono derivati difetto di motivazione e istruttoria, nonché illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà del parere. Per effetto dell’illegittimità dei pareri, il CGARS ha annullato sia i pareri della Soprintendenza sia il conseguente atto suppletivo regionale di ampliamento della concessione demaniale marittima. Gli altri motivi d’appello sono stati assorbiti. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento paesaggistico deve consentire di ricostruire le premesse e l’iter logico della valutazione, con motivazione riferita alla concreta realtà dei luoghi e delle opere.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica presuppone una valutazione motivata della compatibilità dell’intervento con il contesto sottoposto a tutela.
art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. 42/2004
La qualificazione dell’area come zona di interesse archeologico impone una particolare accuratezza istruttoria e motivazionale nella valutazione degli interventi incidenti sul bene tutelato.
art. 99 c.p.a.
Il richiamo alla ragione più liquida e all’economia processuale consente di esaminare prioritariamente il motivo assorbente, senza necessità di scrutinare gli ulteriori motivi.
artt. 59 e 98 c.p.a.
Il CGARS aveva già adottato e successivamente chiarito la misura cautelare relativa alla sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, senza che ciò esaurisse la decisione sul merito.
Massime di principio
- L’onere di provare la piena conoscenza dell’atto, dalla quale far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, grava sulla parte che eccepisce la tardività e deve essere assolto mediante riscontri oggettivi, rigorosi e univoci; non è sufficiente una deduzione presuntiva o generica.
- Quando un parere successivo della Soprintendenza è espressamente qualificato come integrativo e parzialmente modificativo di un precedente parere, le censure rivolte contro il primo parere restano rilevanti per le parti non modificate o integrate; entrambi gli atti devono essere valutati unitariamente ai fini della legittimità del provvedimento finale.
- Anche nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnico-valutativa in materia paesaggistica, la Soprintendenza deve svolgere un’istruttoria concreta e fornire una motivazione ampia e circostanziata, dalla quale risultino le ragioni della compatibilità dell’intervento con il vincolo e l’iter logico seguito, soprattutto quando le opere incidono su un sito di rilevante interesse storico-archeologico.
- Le prescrizioni paesaggistiche devono essere sufficientemente determinate, verificabili e concretamente attuabili; formule generiche riferite alla minimizzazione visiva o all’assenza di disagio percettivo, prive di parametri applicativi, non colmano il difetto di motivazione e possono rendere il parere illogico, irragionevole e sostanzialmente incondizionato.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche resta esterno e non può sostituire la scelta amministrativa tra soluzioni opinabili, ma consente di verificare la manifesta irragionevolezza, l’erronea valutazione dei presupposti, la contraddittorietà, la congruità scientifica, la completezza dell’istruttoria e il rispetto della concreta situazione fattuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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