Ordinanza n. 1539/2026 - Roma, Sezione 2Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 25.02.2025 e non concluso entro il termine del 27 Marzo 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIAVANTE VINCENZA il 7 febbraio 2026: PER L’ANNULLAMENTO Previa sospensione dell’efficacia del preavviso di rigetto del 07/11/2025 e del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 09/12/2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica e/o accompagnatore turistico, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente proposto un’azione avverso il silenzio-inadempimento del Ministero del turismo, formatosi su un’istanza presentata il 25 febbraio 2025 e non definita entro il 27 marzo 2025. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha adottato il preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e il provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. In sede cautelare ha sostenuto l’illegittimità del diniego, mentre il provvedimento evidenzia che non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, consistente nell’esercizio in Germania, per almeno un anno, dell’attività di guida turistica, in un contesto in cui tale professione non risulta regolamentata.
La decisione
Il TAR ha rilevato che l’adozione del provvedimento definitivo ha fatto venir meno il silenzio inizialmente impugnato. Per effetto della sopravvenienza provvedimentale, ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., cancellando dal ruolo camerale l’azione avverso il silenzio già fissata per il 7 aprile 2026; la ricorrente aveva inoltre dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse rispetto a tale azione. Quanto alla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché allo stato degli atti non risultava documentato il requisito dell’esercizio professionale in Germania per almeno un anno previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007. Ha altresì escluso il periculum in mora, in ragione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. L’istanza cautelare è stata quindi respinta, con condanna della ricorrente al pagamento di 800 euro di spese di fase, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, c.p.a.
La sopravvenienza di un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti comporta la conversione del rito da camerale a ordinario quando il giudizio prosegue sull’atto sopravvenuto.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio viene privata di attualità dall’adozione del provvedimento definitivo; nel caso concreto la relativa trattazione camerale è stata cancellata dal ruolo, anche in ragione della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, entrambi ritenuti insussistenti.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Per il riconoscimento della qualifica professionale, in relazione a una professione non regolamentata nello Stato membro di provenienza, rileva la prova dell’esercizio dell’attività per almeno un anno; nel caso concreto il requisito non risultava documentato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso oggetto dei motivi aggiunti, viene meno l’inerzia originariamente contestata e il giudizio deve essere trattato secondo il rito ordinario per la cognizione dell’atto sopravvenuto, con cancellazione della causa dal ruolo camerale fissato per l’azione sul silenzio.
- La domanda cautelare diretta a sospendere un diniego di riconoscimento professionale non è assistita da fumus boni iuris quando il ricorrente non abbia prodotto la documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito professionale richiesto dalla normativa applicabile.
- Nella tutela cautelare, la natura meramente pretensiva dell’interesse azionato non esclude in assoluto il periculum in mora, ma impone una valutazione concreta del pregiudizio; in assenza di elementi idonei a dimostrare un danno grave e attuale, il requisito non può ritenersi sussistente.
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